All’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza ai fini dell’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo).
Questo quanto comunicato dall’INPS con Mess. 11 luglio 2024 n. 2584.
Individuazione dei beneficiari
I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse stanziate.
Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
Una volta autenticati al servizio, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
| N.B. Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dall’11 luglio 2024 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia. Decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio. |
L’importo del bonus
Il bonus in argomento è riconosciuto per un importo massimo di € 50 per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE.
L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio agli aventi diritto, in base alle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate: il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del bonus in oggetto potrà avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.
ISEE difforme
Infine, le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini previsti sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
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