All’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza ai fini dell’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo). Questo quanto comunicato dall’INPS con Mess. 11 luglio 2024 n. 2584. Individuazione dei beneficiari I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse stanziate. Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Una volta autenticati al servizio, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia. N.B. Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dall’11 luglio 2024 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia. Decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio. L’importo del bonus Il bonus in argomento è riconosciuto per un importo massimo di € 50 per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE. L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio agli aventi diritto, in base alle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate: il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del bonus in oggetto potrà avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS. ISEE difforme Infine, le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini previsti sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie. Fonte: Mess. INPS 11 luglio 2024 n. 2584
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