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giovedì 11/07/2024 • 14:30

Fisco CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Registro: codici tributo per versare le somme dovute in seguito ai controlli

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute in seguito a varie attività quali il controllo, la conciliazione giudiziale e la presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, relative alla registrazione di atti. I codici tributo sono operativi dal 22 luglio 2024.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione dell'11 luglio 2024 n. 35, ha istituito i codici tributo necessari per il versamento delle somme dovute attraverso il modello F24, in seguito a varie attività quali il controllo, la conciliazione giudiziale e la presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, relative alla registrazione di atti.

L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle entrate ivi indicate. Successivamente, con articolo 2 dello stesso decreto, sono stati definiti i modi e i termini per l'attuazione delle disposizioni attraverso provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

Diversi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate hanno esteso il versamento mediante modello F24 a diverse tipologie di somme dovute, tra cui quelle relative alla registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili, atti dell'autorità giudiziaria, atti privati, atti pubblici e scritture private autenticate, nonché imposta sulle donazioni. I rispettivi codici tributo per il versamento spontaneo o a seguito di avvisi di liquidazione sono stati stabiliti in varie risoluzioni.

La Risoluzione n. 35/E introduce codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per le attività di controllo, differenziati per tipologia di definizione e accompagnati da una tabella che facilita l'individuazione dei codici corrispondenti al modello F23. Vengono inoltre istituiti codici tributo per le somme dovute in seguito a conciliazione giudiziale e per la presentazione di istanze di ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, compresi i casi di imposta complementare.

I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, tra gli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio. Quanto al codice “A251” l’ufficio distrettuale competente è individuato indicando, in corrispondenza del campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, il corrispondente codice catastale reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”. Per facilitare i contribuenti la Risoluzione riporta in allegato una tabella riepilogativa dei codici catastali corrispondenti a ciascun Archivio notarile distrettuale.

Per il pagamento delle spese di notifica deve essere utilizzato il già esistente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”. I versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

Infine, la Risoluzione stabilisce che i codici tributo istituiti sono operativi a partire dal 22 luglio 2024 e sono destinati a facilitare il versamento delle somme dovute alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili, in conformità alle modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Fonte: Ris. AE 11 luglio 2024 n. 35

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