L'espropriazione rientra tra le cessioni di beni ai fini IVA?
La nozione di «cessione di beni», data dall'art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, prevede che come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. L'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva aggiunge che, oltre all'operazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, è considerata una cessione di beni il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in base ad un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.
Il paragrafo 2 di tale articolo costituisce, rispetto alla definizione generica enunciata al paragrafo 1 di quest'ultimo, una lex specialis, le cui condizioni di applicazione hanno carattere autonomo rispetto a quelle di detto paragrafo 1 (Gmina Wrocław, C‑665/16 e Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto), C‑604/19). La qualificazione come «cessione di beni», ai sensi dell'art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva IVA, esige il soddisfacimento di tre condizioni cumulative:
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