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giovedì 11/07/2024 • 06:00

Fisco CREDITI D'IMPOSTA

Zes Unica Mezzogiorno: Assonime analizza requisiti e fruizione del bonus

Assonime, con Circ. 10 luglio 2024 n. 13, analizza la disciplina del bonus investimenti nella ZES Unica, inquadrandone l’ambito di applicazione (soggettivo, territoriale e oggettivo), la procedura di accesso e la modalità di fruizione. 

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Con la pubblicazione della Circolare Assonime n. 13 del 10 luglio 2024 viene fornita un'analisi approfondita del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno. Questa misura agevolativa, introdotta dall'art. 16 DL 124/2023 (DL Sud), è volta a incentivare gli investimenti nelle strutture produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il DL Sud ha previsto una nuova governance per la ZES Unica, affidando alla Struttura di missione la predisposizione di un Piano Strategico triennale per la definizione delle politiche di sviluppo. Questo Piano, tuttavia, non è vincolante ai fini dell’erogazione degli incentivi fiscali per il 2024. Ambito di applicazione soggettivo Il credito d'imposta è destinato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES Unica. Sono incluse: imprenditori individuali e società (art. 56 TUIR); società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative (art. 73 c. 1 lett. a) TUIR); enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali (art. 73 lett. b) TUIR); stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sono esclusi i soggetti operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, dei trasporti, energia, banda larga, creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione si applica agli investimenti realizzati nelle zone assistite delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027. Ambito di applicazione oggettivo Gli investimenti agevolabili includono: progetti di investimento iniziale, come definiti dal reg. (ue) n. 651/2014, comprendenti la creazione di nuovi stabilimenti, ampliamenti, diversificazioni della produzione e cambiamenti fondamentali del processo produttivo; acquisti di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali. Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, e riguardare beni nuovi, mai utilizzati precedentemente. Misura dell'agevolazione Per l'anno 2024, il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro. La misura del credito è determinata in base alla dimensione dell'impresa: piccole imprese: meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; medie imprese: meno di 250 occupati e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; grandi imprese: imprese che superano i parametri delle medie imprese. Le imprese devono comunicare i dati rilevanti tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 262747 dell'11 giugno 2024. Questo adempimento è necessario per beneficiare del credito d'imposta. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato. L'agevolazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a conclusione della fruizione del credito. Il decreto interministeriale del 17 maggio 2024 stabilisce i criteri e le modalità di controllo per assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo e la corretta applicazione del credito d'imposta. Le imprese beneficiarie sono soggette a verifiche documentali e ispettive per accertare la conformità degli investimenti realizzati. Gli investimenti devono essere parti di un progetto di investimento iniziale che può includere: creazione di nuovi stabilimenti: investimenti in attivi materiali e immateriali per avviare nuove unità produttive; ampliamento della capacità di stabilimenti esistenti: investimenti per aumentare la capacità produttiva senza modificare il processo di produzione; diversificazione della produzione: introduzione di nuovi prodotti o servizi non precedentemente offerti; cambiamento del processo produttivo: innovazioni fondamentali che migliorano il processo produttivo esistente. La presentazione della domanda per il credito d'imposta deve avvenire tramite il modello di comunicazione approvato dall'Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata attraverso i canali telematici entro la finestra temporale stabilita per la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti compresa tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024. Durante questo periodo, le imprese devono trasmettere la loro richiesta utilizzando il modello di comunicazione approvato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 262747 dell'11 giugno 2024. Il rispetto del limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro sarà monitorato attraverso controlli documentali e ispettivi. Le imprese devono mantenere una contabilità separata per garantire la tracciabilità degli investimenti agevolati. La Circolare Assonime n. 13/2024 fornisce una guida completa per le imprese interessate a beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica. Le dettagliate disposizioni contenute nel documento assicurano che le imprese possano navigare efficacemente le procedure di accesso e fruizione dell'agevolazione, contribuendo così al rilancio economico delle regioni del Mezzogiorno. Nella tabella seguente, si riepilogano le informazioni chiave fornite dalla Circolare Assonime n. 13 del 10 luglio 2024. Argomento Descrizione Normativa di riferimento Art. 16 del D.L. Sud e decreto interministeriale del 17 maggio 2024 Ambito di applicazione soggettivo Tutte le imprese operative o che si insediano nella ZES Unica, ad eccezione dei settori siderurgico, carbonifero, dei trasporti, energetico, creditizio, finanziario e assicurativo Ambito di applicazione territoriale Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna Ambito di applicazione oggettivo Investimenti in nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 Finestra temporale per la domanda 12 giugno - 12 luglio 2024 Modello di comunicazione Approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 262747 dell'11 giugno 2024 Misura del credito d'Imposta Determinata in base alla dimensione dell'impresa: piccole, medie e grandi imprese Limite di spesa 1,8 miliardi di euro per l'anno 2024 Modalità di fruizione Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato Controlli Verifiche documentali e ispettive per assicurare il rispetto del limite di spesa e la conformità degli investimenti ...

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