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giovedì 11/07/2024 • 06:00

Speciali RIFORMA FISCALE

Decreto Sanzioni: reintrodotta l'acquiescenza processuale

​Con il Decreto Sanzioni il Legislatore ha reintrodotto l'acquiescenza processuale in presenza di autotutela parziale, abrogata con il Decreto Statuto del contribuente. Il contribuente potrà nuovamente rinunciare al ricorso e beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni prevista per l'atto alle medesime condizioni già esistenti alla data di notifica e prima dell'impugnazione.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Prosegue l'attuazione della riforma fiscale nel cui ambito – nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 20 della legge delega per la riforma fiscale -  è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28/06/2024 il D.Lgs. 87/2024 dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio tributario

Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale

Tra le numerose novità del suddetto Decreto merita menzione l'inserimento nel D.Lgs. 472/97 (contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie) del nuovo art.17-bis con cui è stata reintrodotta la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale attuata dall'A.F. nei confronti di un atto verso cui sia stata proposta impugnazione.

Nei casi di annullamento o revoca parziale di un atto impositivo nei cui confronti è stato presentato un ricorso, la nuova norma prevede una sorta di rimessione in termini a favore del contribuente/ricorrente il quale potrà avvalersi in pendenza del relativo giudizio degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto impugnato (ed oggetto di annullamento o revoca parziali) alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto stesso e prima della sua impugnazione - a condizione, però, che ci sia la successiva rinuncia al ricorso con conseguente estinzione del processo e che l'atto non sia divenuto definitivo.

Trattasi di un particolare istituto deflattivo del contenzioso – in passato già presente nell' ordinamento tributario ma che non sembra avere mai avuto un rilevante successo applicativo - utilizzabile nei casi in cui, dopo avere presentato impugnazione avverso un atto impositivo, il contribuente ottenga in pendenza di giudizio una rettifica parziale in autotutela della pretesa impositiva da parte dell'A.F. In tali ipotesi, egli potrà decidere di proseguire la querelle o di abbandonare la lite e rinunciare al ricorso, pagando le (minori) imposte e gli interessi correlati alla parte dell'atto non annullata ed usufruendo della definizione agevolata delle sanzioni a cui avrebbe potuto accedere al momento della notifica dell'atto laddove avesse accettato sin dal principio la pretesa e rinunciato ad impugnare.

Esempio

Si pensi al caso in cui l'A.F. notifichi un avviso di accertamento contenente due diverse contestazioni – di cui una legittima ed incontestabile ed un'altra palesemente errata per la quale sussistano le condizioni per un annullamento in autotutela che, tuttavia, l'ente accertatore non intende concedere in sede amministrativa. In simili ipotesi – ponendo molta attenzione a non fare diventare l'atto definitivo e non avendo la possibilità di prestare acquiescenza parziale nei confronti dell'atto impositivo parzialmente illegittimo - il contribuente sarebbe costretto a presentare ricorso avverso l'intera pretesa, incardinando un contezioso (evitabile) e perdendo la possibilità di accedere ai benefici sanzionatori previsti dall'art. 15 c. 1 D.Lgs. 218/97 – recante la disciplina della c.d. acquiescenza mediante cui, in caso di rinuncia ad impugnare, si può pagare in misura agevolata le sanzioni irrogate dall'A.F (attualmente in misura di 1/3 del minimo edittale).

In tali casi la nuova norma offre al ricorrente/contribuente la scelta di proseguire con il processo per contestare la parte dell'atto non annullata oppure di porvi fine:

  • prestando acquiescenza alla minore pretesa impositiva rettificata;
  • pagando le imposte residue post-rettifica (con interessi) e le sanzioni in misura agevolata così come avrebbe potuto fare in acquiescenza se l'atto fosse stato predisposto sin dal principio senza errori ed il contribuente non fosse stato costretto ad impugnare;
  • rinunciando al ricorso.

Presente nell'ordinamento tributario dal 2015, l'istituto in esame, in realtà, solo pochi mesi è stato espressamente abrogato dal legislatore con il D.Lgs. 219/2023, recante le modiche allo Statuto del contribuente entrate in vigore nel mese di gennaio 2024.

Vedi anche: Statuto dei diritti del contribuente: abrogata l’acquiescenza del 15 gennaio 2024.

Per una maggiore comprensione delle modifiche che in questi mesi si sono stratificate in merito a tale l'argomento, è utile ricordare che l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto n. 219, tra l'altro, ha completamente novellato la disciplina dell'autotutela – la cui disciplina è stata trasfusa dal legislatore dell'attuale riforma nei nuovi artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) con contestuale ed integrale abrogazione dell'art. 2-quater DL 564/94 che, da ormai molti anni, costituiva la principale norma per la disciplina dell'autotutela tributaria.

Ebbene, nel riscrivere le due norme dedicate alla nuova autotutela inserita nello Statuto del Contribuente, il legislatore non vi ha riprodotto la disciplina dell'acquiescenza processuale (o giudiziale) contenuta nel comma 1-sexies dell'abrogato art.2-quater DL 564/94, dando luogo ad una sua espressa cancellazione.

Con il D.Lgs. 87/2024, invece, alla definizione agevolata delle sanzioni in pendenza di giudizio è stata data una nuova collocazione nell'art. 17-bis - sede normativa che sembrerebbe essere più appropriata in quanto inserita nel D.Lgs. 472/97 contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni. Tale tecnica legislativa, tuttavia, potrebbe dare luogo ad alcuni dubbi interpretativi di natura temporale: sebbene presente nell'ordinamento dal 2015 ed abrogato solo nel mese di gennaio 2024, Il “nuovo” istituto in commento dovrebbe trovare applicazione (in modo alquanto anomalo) solo per le sanzioni relative alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, così come previsto per tutte le modifiche introdotte con il Decreto Sanzioni.

Osservazioni

Sebbene non risulti esserci stato un frequente utilizzo dell'istituto de quo nel passato, la sua reintroduzione va giudicata con favore e risulta in totale sintonia con i criteri della legge delega per la riforma fiscale laddove vi si afferma la diffusa esigenza di creare meccanismi deflattivi del contenzioso e la necessità di prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti.

Infatti, nel caso in cui ritenga che le proprie ragioni difensive siano state in toto soddisfatte dal parziale annullamento dell'atto impugnato, con l'acquiescenza giudiziale il contribuente avrà la possibilità di abbandonare la lite e non sarà più costretto a fare proseguire il processo con riferimento alla parte di atto non oggetto di rettifica.

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