Nell’arco del primo semestre 2024, su richiesta della Procura, il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – ha emesso con tre differenti sentenze la misura dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia), nei confronti di tre importanti società di progettazione e produzione di abbigliamento e/o, borse, scarpe, pelletteria e accessori, appartenenti a gruppi multinazionali, operanti nel settore della moda. La contestazione – medesima per tutti e tre le pronunce – risiedeva nell’aver colposamente agevolato la commissione del reato di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, posto in essere società terze che operavano in regime di subappalto.
Dal filone d’indagine appare con chiarezza come per brand molto conosciuti del settore moda risulti carente o inadeguata l’implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché il sistema di audit, inidoneo a identificare e prevenire i rischi presenti nella catena di appalti e sub appalti riguardanti le condizioni di lavoro.
Il caso n. 5/2024, pubblicato lo scorso 2 luglio 2024 da Assonime, analizza le pronunce, estendendo l’oggetto di interesse alle strategie di prevenzione, per le quali risulta centrale l’adeguata l’implementazione del Modell...
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