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  • Tempo di lettura 7 min.

La ricollocazione del dipendente assunto a tempo indeterminato in caso di cessazione della missione Uno degli aspetti più controversi in tema di lavoro somministrato è certamente quello connesso alla gestione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro che, a seguito della cessazione della missione e/o del contratto commerciale di somministrazione stipulato con l'impresa utilizzatrice, rimangano privi di offerte lavorative. Il CCNL delle Agenzie di Somministrazione, come sappiamo, prevede a favore di questi lavoratori una serie cospicua di tutele, volte principalmente a favorire la loro ricollocazione sul mercato. Ai sensi dell'art. 32 del CCNL, l'agenzia può innanzitutto decidere collocare il dipendente in disponibilità, sostenendo il costo della relativa indennità, che è pari a 800 euro mensili; va da sé che, essendo il costo di questa indennità integralmente a carico dell'agenzia di lavoro, quest'ultima sarà fortemente incentivata a ricercare una ricollocazione per il proprio dipendente il quale, altrimenti, rappresenterà per essa solamente una perdita secca e non una fonte di guadagno. Il lavoratore, dal canto suo, con la messa in disponibilità si obbliga a collaborare attivamente con l'agenzia per favorire la sua ricollocazione lavorativa; il lavoratore in disponibilità, ad esempio, deve partecipare...

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di

Roberta Cristaldi

- Avvocato in Milano

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