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  • Tempo di lettura 6 min.

Nel caso in esame, la Corte d'appello territorialmente competente, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal lavoratore, dichiarava l'esistenza di un unico centro di imputazione di interesse tra diverse società rispetto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Rapporto, formalmente intercorso con una di esse (poi in fallimento) ma da imputare anche alle altre che avevano beneficiato della sua attività (di cui una in liquidazione). In ragione dell'accertata codatorialità, la Corte distrettuale attribuiva in via solidale a tutte le società coinvolte le obbligazioni derivanti dal dedotto rapporto di lavoro e, conseguentemente, accoglieva la richiesta di ripristino avanzata nei confronti di una di esse. Ciò in forza: del vincolo di solidarietà, del ruolo da questa rivestita all'interno dell'unico centro di imputazione, dell'assenza di un valido atto interruttivo proveniente dall'effettivo datore di lavoro e, comunque, tenuto conto dell'illegittimità del licenziamento collettivo intimato dal formale datore di lavoro poi fallito. Pertanto, la Corte d'appello ordinava a detta società di riassumere il lavoratore con l'ultimo inquadramento contrattuale e di corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto a quella dell'effettiva riassunzione...

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