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sabato 06/07/2024 • 06:00

Speciali RIFORMA FISCALE

Riscossione: apertura alla cartolarizzazione dei crediti non recuperati

Con il Decreto sulla Riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2024, il Legislatore ha introdotto nuovi istituti come il discarico dei ruoli affidati e la successiva possibile cartolarizzazione, al fine di rendere il sistema più efficace ed efficiente.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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  • Tempo di lettura 2 min.
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La cartolarizzazione dei crediti tramite cessione a privati 

Una rilevante novità introdotta con il Decreto Riscossione è costituita dal discarico delle somme  affidate all'agente della riscossione e dalla facoltà concessa agli enti creditori di gestirle con nuove modalità alternative, tra cui vi è la possibile cartolarizzazione dei crediti attraverso una cessione a privati a titolo oneroso pro soluto.

In particolare, l'art. 3 del Decreto stabilisce che:

  • le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno automaticamente discaricate (c.d. discarico automatico);
  • gli enti creditori - dopo uno specifico lasso temporale (almeno 24 mesi) e ad eccezione dei ruoli per i quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali - potranno chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi (c.d. restituzione dei carichi).

Giova evidenziare come il discarico non comporti automaticamente l'estinzione del debito né l'abbandono della sua possibile riscossione: infatti, il successivo art. 5 del Decreto in esame - con specifico riferimento alle sole somme oggetto di discarico automatico - prevede che l'ente creditore possa provvedere autonomamente alla riscossione dei crediti non prescritti e possa gestirla con nuove modalità alternative specificatamente indicate.  

Tra queste merita particolare attenzione la nuova disposizione secondo cui la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere gestita dall'ente creditore mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati individuati con procedura di gara a evidenza pubblica.

Trattasi della cessione a privati con cartolarizzazione che rappresenta una rilevante novità per i tributi erariali (attualmente una simile facoltà è prevista solo per le entrate comunali per le quali è prevista la possibilità di affidare i tributi locali a soggetti scelti con procedura a evidenza pubblica nell'ambito degli iscritti ad un apposito Albo istituito presso il ministero delle Finanze) e che è stata aggiunta nel decreto in esame in extremis nell'ultima fase dell'iter legislativo di approvazione (non era infatti presente nell’originario schema di decreto sottoposto ai primi lavori parlamentari).

Stante l'esplicito riferimento alle sole somme oggetto di discarico automatico, non è chiaro se l'applicazione del suddetto strumento potrà essere estesa anche ai carichi oggetto di restituzione anticipata a seguito di richiesta dell'ente creditore.

Con tale procedura l'ente creditore potrà trasferire i crediti non riscossi ottenendo incassi immediati e liberando il proprio bilancio da tali attività; allo stesso tempo, gli acquirenti dei titoli cartolarizzati potranno ricevere flussi di cassa derivanti dai pagamenti dei debitori sottostanti verso cui saranno attivate le relative azioni esecutive. 

Da un punto di vista procedurale il comma 5 del menzionato art. 5 prevede che:

  • i privati debbano essere individuati tra quelli iscritti in appositi albi;
  • l'aggiudicatario della cessione pro soluto deve essere selezionato sulla base di una procedura a evidenza pubblica;
  • per il recupero coattivo, devono essere in ogni caso applicate le regole del titolo II del DPR 602/73 dedicato alla riscossione coattiva;
  • le operazioni di  riscossione debbano avvenire sulla base delle disposizioni del R.D. 639/1910, recante la disciplina della riscossione tramite ingiunzione , secondo le disposizioni degli articoli 19 (rateazione) e 39 (sospensione della riscossione) del titolo I e secondo tutte le disposizioni del titolo II del DPR 602/73;
  • le suddette modalità di riscossione devono essere svolte da una delle società iscritte nell'Albo dei soggetti abilitati, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. A tal fine, il soggetto abilitato deve essere indicato dal gruppo di imprese che partecipa alla procedura a evidenza pubblica o deve essere un componente dell'associazione temporanea di imprese che propone la cartolarizzazione del credito.

In alternativa alla suddetta nuova modalità, il Decreto prevede altresì che la riscossione delle somme oggetto di discarico potrà essere:

  • gestita direttamente dall'ente creditore;
  • affidata dall'ente creditore a soggetti privati selezionati con procedura a evidenza pubblica muniti di specifici requisiti
  • riaffidarla per due anni all'Agenzia, a determinate condizioni.

Osservazioni

Da ormai molti anni è in atto una continua riforma della riscossione che, affidata ad un soggetto diverso rispetto all'ente accertatore, ha in passato operato in modo poco efficace ed inefficiente. In attuazione dell'art. 18 L.111/23 (legge delega per la riforma fiscale), il legislatore dell'attuale riforma ha cercato di apportarvi rilevanti modifiche, cercando di soddisfare gli interessi erariali con una riscossione degli importi accertati sempre più rapida, organizzata ed efficace e, al tempo stesso, di fornire benefici ai contribuenti in difficoltà. 

Oltre alle nuove modalità di riscossione sopra descritte che dovrebbero indurre l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ad operare in modo sempre più efficiente e che introducono nuove forme di riscossione dei crediti erariali prima non esistenti, il legislatore ha cercato di individuare ed introdurre:

  • nuove forme di organizzazione delle modalità operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui azione dovrebbe diventare più efficiente e trasparente;
  • nuove regole che permettano di liberare il magazzino della riscossione dai carichi di ruolo divenuti ormai inesigibili;
  • nuove forme di pagamenti rateali più favorevoli per contribuenti in difficoltà finanziaria;
  • il potenziamento dei c.d. atti impo-esattivi, ampliando l'elenco degli atti emanati dall'A.F. per la cui esecuzione non servirà più lo strumento del ruolo.

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