mercoledì 03/07/2024 • 15:34
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 luglio 2024 n. 144, ha chiarito che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente solo se svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
redazione Memento
Con la risposta n. 144 del 3 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti possono rientrare nell'esclusione prevista dell'art. 51 c. 2 lett. fbis) DPR 917/86 solo se svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Si ricorda che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività). Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (art. 51 c. 2 lett. fbis DPR 917/86). Data l'ampia formulazione della citata lett. fbis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting (Circ. Min. 22 dicembre 2000 n. 238). Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l'attuale formulazione della lett. fbis conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte. Nel caso di specie, la società istante intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici, ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l'associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale). In tale ipotesi, come chiarito dall'AE, l'attività sportiva non risulta essere svolta nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 51 c. 1 DPR 917/86. Fonte: Risp. AE 3 luglio 2024 n. 144
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Maurizio Mottola
- Dottore Commercialista e Revisore ContabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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