martedì 02/07/2024 • 16:18
Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza 2 luglio 2024 n. 24691, si sono pronunciate in merito alla competenza del Giudice in caso di errato calcolo del credito contributivo e delle sanzioni.
redazione Memento
Il caso riguarda una controversia tra una società, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché l'INPS. Nel dettaglio, la società ha impugnato un avviso di pagamento relativo a contributi previdenziali, adducendo vizi formali e sostanziali ed errato calcolo del credito contributivo e sanzioni. La società ha chiesto la dichiarazione di nullità dell'avviso di pagamento. Il Tribunale del Lavoro si è dichiarato incompetente, rimettendo la questione al giudice tributario. A tal proposito, il giudice tributario ha tuttavia sollevato un conflitto di giurisdizione negativo, eccependo la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice tributario ha fondato la propria tesi sul fatto che la controversia verteva su diritti e obblighi relativi ad un rapporto previdenziale, attivato tramite cartella esattoriale. Anche la Procura ha concluso che il giudice ordinario era competente. La Suprema Corte di Cassazione, nella sua decisione, afferma che la competenza sulla controversia spetti al giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che il conflitto riguardasse diritti ed obblighi relativi ad un rapporto di previdenza obbligatoria, anche se avviato da un ente previdenziale attraverso una cartella esattoriale. Inoltre, la Cassazione ha citato l'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, che consente al contribuente di opporsi alla trascrizione dei contributi previdenziali davanti al giudice del lavoro. La decisione della Corte Suprema è in linea con le sue recenti sentenze su questioni simili, nonché con la legge che garantisce esplicitamente al giudice del lavoro l'autorità di esaminare tali controversie. In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso la causa a tale giudice, compresa la gestione delle spese per il giudizio di regolazione giurisdizionale. Fonte: Cass. SU 2 luglio 2024 n. 24691
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