martedì 02/07/2024 • 15:55
Con consulenza 2 luglio 2024 n. 33/E, è stato chiarito che per le trascrizioni dei sequestri conservativi si applicano le disposizioni relative all'esecuzione delle formalità senza il previo pagamento delle imposte.
redazione Memento
Si premette che il Procuratore Generale della Corte dei conti, in relazione alle modalità di presentazione delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali, ha segnalato che attualmente sussiste ancora la problematica relativa alle spese che le Procure erariali sostengono all'atto della trascrizione dei sequestri ove le Conservatorie provvedono alla liquidazione delle stesse attraverso apposito modello inviato alla Procura richiedente. Si evidenzia che, rispetto all'imposta ipotecaria, per queste trascrizioni gli Uffici di pubblicità immobiliare applicano prassi operative non omogenee: alcuni optano per l'esenzione fiscale (art. 1 c. 2 D.Lgs. 347/90); altri procedono con la prenotazione a debito (art. 16 D.Lgs. 347/90); altri ancora applicano le disposizioni relative all'esecuzione delle formalità senza il previo pagamento dell'imposte (art. 15 D.Lgs. 347/90). Per questi motivi, con la consulenza giuridica n. 33/E del 2 luglio 2024, la Direzione centrale ha chiarito che le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti (ad eccezione di quelle effettuate nell'interesse dello “Stato-persona”, che in quanto tali godono dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 1 c. 2 D.Lgs. 347/90) possono essere eseguite a norma dell'art. 15 D.Lgs. 347/90. Una volta eseguita la formalità, l'Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità. Questa appare la soluzione più appropriata, consentendo l'esecuzione delle formalità senza il previo pagamento dell'imposta, con le spese a carico del soggetto a favore del quale viene richiesta la formalità. Si ricorda quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge (c.d. sequestro conservativo prima della causa). Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza (c.d. sequestro conservativo in corso di causa). Fonte: Consulenza giuridica AE 2 luglio 2024 n. 33/E
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