martedì 02/07/2024 • 14:09
Il CNDCEC, con il pronto ordini 1° luglio 2024 n. 51, ha fornito chiarimenti in tema di accettazione del preventivo del commercialista e opinamenti di parcella.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 51 del 1° luglio 2024, il CNDCEC ha chiarito che è possibile ritenere che l'accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, tra cui può annoverarsi anche l'affidamento dell'incarico successivamente alla ricezione di un preventivo.
Si ricorda che il rapporto tra il professionista e il cliente rientra nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e, in base alla detta normativa, ai fini della conclusione del contratto non è richiesta una particolare forma ad substantiam, salvo che la parte assistita sia una P.A. Da ciò deriva che ove sia dedotta da un professionista l'esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso, occorre dare prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. È poi principio generale dell'ordinamento quello secondo cui i contratti si concludono con lo scambio dei consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (espressa anche per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
Con un secondo quesito è stato richiesta quale condotta debba tenere l'Ordine nell'ipotesi in cui riceva una richiesta di opinamento di parcella di compensi professionali in cui solo per alcune attività i compensi indicati dall'iscritto risultano conformi ai parametri di cui al DM 140/2012, mentre per altre no, essendo indicati compensi più elevati.
È necessario premettere che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine dall'art. 12 c. 1 lett. i) D.Lgs. 139/2005, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall'iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto al DM 140/2012.
Di conseguenza l'Ordine, rilevata l'incongruità rispetto ai parametri del DM 140/2012 delle singole voci di attività, dovrà ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal detto decreto e, di conseguenza, emettere un parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall'iscritto. Ciò, salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. n. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso è libera.
Fonte: PO CNDCEC 1° luglio 2024
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