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mercoledì 03/07/2024 • 06:00

Fisco DEBITI DOGANALI

Sentenze tributarie: gli orientamenti della Commissione UE sull'esecutività

La Commissione europea ha diramato due orientamenti in tema di garanzie dei debiti doganali, in merito all'esecutività delle sentenze tributarie. Tali orientamenti sono in linea con una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Stefano Comisi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Commissione europea ha pubblicato due orientamenti di particolare interesse in merito all'esecutività delle sentenze tributarie. Gli orientamenti sono documenti ufficiali con cui la Commissione Europea fornisce indicazioni e interpretazioni sull'applicazione della normativa unionale. Pur non costituendo una vera e propria fonte giuridica, sono espressione dei poteri esecutivi e di monitoraggio attribuiti alla Commissione europea e, sebbene non abbiano efficacia vincolante, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'armonizzazione e la coerenza nell'applicazione delle norme comunitarie da parte degli Stati membri.

Con il primo orientamento, denominato “Guida sull'obbligazione doganale” (Guidance on customs debt), la Commissione UE ha chiarito che le sentenze di annullamento di provvedimenti impositivi dell'autorità doganale hanno l'effetto di sospendere automaticamente l'efficacia esecutiva degli stessi provvedimenti. Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 43 del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, Cdu), in merito alla sospensione dell'esecutività in presenza di un ricorso e in attesa della sentenza.

Ai sensi del Codice doganale dell'Unione, infatti, la mera impugnazione non sospende automaticamente il provvedimento.

Con il secondo orientamento, in tema di “Garanzie per debiti doganali potenziali o esistenti” (Guarantees for potential or existing customs debts), la Commissione ha richiamato il disposto dell'art. 45 Cdu, secondo cui, se l'atto impugnato è incompatibile con la normativa doganale o vi è il rischio di un danno irreparabile per l'operatore, l'esecuzione dell'atto può essere sempre sospesa a fronte del rilascio di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa).

La pronuncia della Corte di Giustizia UE

I sopra citati orientamenti della Commissione UE giungono a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di un'importante sentenza della Corte di Giustizia Ue in materia di esecuzione delle sentenze tributarie (Cort. Giust. UE, 11 aprile 2024, C-770/22, OSTP Italy Srl / Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova e altri).

Nel caso di specie la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, in merito alla compatibilità della normativa nazionale che assicura l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado (art. 69, d.lgs. 546/1992) con il Cdu. Secondo i giudici liguri alcune norme nazionali (nella specie l'art. 68, comma 3-bis, d.lgs. 546 del 1992), consentirebbero all'Amministrazione doganale di promuovere l'attività di riscossione nei confronti del contribuente, anche in presenza di una sentenza favorevole a quest'ultimo, ma non ancora passata in giudicato.

Sino a oggi l'orientamento dell'Agenzia delle dogane era di richiedere, in presenza di un'istanza di sospensione cautelare, il rilascio da parte del ricorrente di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia non viene meno neppure in ipotesi di integrale annullamento dell'atto impugnato, in quanto, secondo la Dogana, l'ufficio maturerebbe il diritto di dare immediata esecuzione al debito.

In senso contrario, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che l'attività di esecuzione deve essere sospesa a seguito della sentenza del giudice tributario favorevole al contribuente. Infatti, se il Cdu prevede che il ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente l'atto impugnato (art. 45 Cdu), tale disposizione non deve ritenersi applicabile alle decisioni giurisdizionali di annullamento dell'atto stesso.

Secondo la Corte UE, pertanto, la normativa unionale in materia di sospensione amministrativa della riscossione non può comprimere l'effettività della tutela giurisdizionale. La Corte di Giustizia ha pertanto concluso che il Cdu non preclude la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere una disposizione che conferisca immediata esecutività a una sentenza di annullamento del provvedimento impugnato, impedendo all'Autorità competente di procedere alla riscossione degli importi pretesi. Anche in materia doganale, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 69, d.lgs. 546 del 1992, il quale dispone la provvisoria esecutività delle sentenze delle Corti di Giustizia tributaria.

Il precedente della Corte di Cassazione

Il tema dell'esecutività delle sentenze tributarie era già stato affrontato in passato dalla giurisprudenza nazionale.

La Corte di Cassazione, in un caso disciplinato dal precedente Codice doganale comunitario (Regolamento CE 12/10/1992. n. 2913, Cdc), aveva raggiunto le stesse conclusioni della pronuncia della Corte di Giustizia Ue sopra commentata.

Con la sentenza 17 marzo 2020, n. 7346, la Suprema Corte aveva, infatti, affermato che, in materia doganale, la pronuncia giudiziale favorevole all'operatore è efficace e rilevante anche se non passata in giudicato. Secondo la Corte, l'annullamento, integrale o parziale, disposto con sentenza del titolo impositivo o della rideterminazione delle somme dovute implica la (totale o parziale) inesigibilità dei maggiori importi pretesi. Se da un lato l'Amministrazione doganale, dunque, deve adottare i necessari atti di sgravio, contestualmente, deve esserle impedita la prosecuzione di ogni procedura di riscossione coattiva.

La Corte di Cassazione, tuttavia, in tale occasione aveva anche affermato che, in caso di riscossione già effettuata, la pronuncia favorevole non comporta il diritto del contribuente a ottenere il rimborso delle maggiori somme, né allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate, essendo, a tali fini, necessario il passaggio in giudicato della sentenza e dunque l'estinzione dell'obbligazione doganale.

Più di recente, con la sentenza 6 maggio 2024 n. 12074, la Suprema Corte ha ribadito la natura immediatamente esecutiva delle sentenze di primo grado non passate in giudicato, affermando che, dal 1° gennaio 2016, il legislatore ha rimosso le limitazioni del rinvio del codice di rito tributario al codice di procedura civile. Le sentenze favorevoli al contribuente che dispongono il pagamento di somme da parte dell'amministrazione finanziaria, emesse dopo tale data, devono ritenersi immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 546 del 1992 e dell'art. 282 c.p.c. e, in caso di inerzia, possono essere soggette a giudizio di ottemperanza, anche se non passate in giudicato.

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