sabato 29/06/2024 • 06:00
L’INPS, con Circ. 28 giugno 2024 n. 75, è finalmente intervenuta al fine di rendere operativa l’agevolazione contributiva per chi ha assunto o trasformato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, percettori dell’oramai abrogato reddito di cittadinanza.
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Meglio tardi che mai. O, almeno, è quello che ci conviene dire.
Il 28 giugno 2024 l'INPS, tramite circolare n. 75, consegna delle istruzioni tardive a merito delle quale consente ai “datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo” di poter fruire di una agevolazione contenuta nella fu legge di Bilancio 2023.
In effetti l'articolo 1, comma 294, ha disposto che “Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico”.
Il successivo comma 295 ha previsto come l'esonero in trattazione, alternativo a quello “originale” disposto dall'articolo 8 del DL 4/2019 (nei fatti poco applicato), sia riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nello stesso periodo.
Ricevuto il via libera da parte della Commissione Europea (decisione C(2023) 7480 del 31 ottobre 2023), l'ente previdenziale interviene nel consegnarci un quadro applicativo postumo.
Rapporti, misure e condizioni
Come disposto dalla norma e chiarito, semmai ve ne fosse bisogno, dalla circolare, l'incentivo compete nei casi di “nuove assunzioni a tempo indeterminato” e di “trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato” che siano state “effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019”.
L‘agevolazione competerà per un massimo di 12 mesi, eventualmente sospendibili nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L'INPS, nel merito, esclude dal campo di applicazione i rapporti dirigenziali (circostanza più teorica che altro) vista la non stabilità, a parere dell'Ente, del rapporto di lavoro (attesa la possibilità del recesso ad nutum del dirigente) nonché i rapporti intermittenti (come di consueto).
Restano, inoltre, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, giacché destinatari di altre agevolazioni tipiche.
Viene diversamente confermata l'applicabilità dell'esonero anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ed ai lavoratori part time e “per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.”
A livello quantitativo, la misura dell'agevolazione in trattazione “è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile”.
Conseguentemente la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile risulta essere pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) “e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo” (nei rapporti part time il massimale dell'agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto).
Chiaramente, come in altri “precedenti illustri” (vedi ad esempio il c.d. under 36) “nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile”.
Non saranno oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26,27 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
Come altri incentivi similari, il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, ex articolo 31 del D.lgs n. 150/2015 ed al possesso del c.d “Durc Interno”.
Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti “l'esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni”:
Attenzione. L'incentivo in parola è stato oggetto, come già preannunciato, di apposita autorizzazione della Commissione europea e si innesta nel “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF)”.
Traducendo, deve rilevarsi come il plafond di tale agevolazione dovrà rimanere contenuto nel limite massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro (o diverso plafond a seconda delle attività effettuate). Le imprese destinatarie dovranno essere state colpite “direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina” laddove, come già spiegato in altre circostanze, “ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche”.
Modalità operative
Per quanto alla parte più pragmatica dell'agevolazione, al di là delle codifiche Uniemens previste dalla circolare, saremo chiamati ad operare sui flussi “di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024”.
In ogni caso, a prescindere dal “come”, non possiamo non rilevare una certa distanza tra il “mondo reale” e la parte applicativa.
Invero, la pubblicazione di una circolare a quasi 18 mesi di distanza dalla data di entrata in vigore della norma non può essere considerata come una mera banalità.
Pensiamo a questo:
Fonte: Circ. INPS 28 giugno 2024 n. 75
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