lunedì 01/07/2024 • 06:00
La Cassazione, con ordinanza 19 giugno 2024 n. 16949, conferma la legittimazione del curatore fallimentare a sollevare l’eccezione di inadempimento nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato.
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Un professionista chiede di essere ammesso allo stato passivo del Fallimento per il credito al compenso, pari a Euro 300.000, maturato in ragione delle prestazioni professionali rese in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società in bonis unitamente ad un altro professionista.
Il giudice delegato rigetta la domanda di ammissione per “inadempimento contrattuale tale da elidere completamente il diritto al compenso”.
Il professionista ricorre al tribunale proponendo opposizione allo stato passivo.
Il tribunale, accogliendo l'eccezione di inadempimento sollevata dal Fallimento non avendo il professionista eseguito l'incarico con la diligenza richiesta dall'art. 1176, c. 2, c.c., rigetta la domanda ritenendo l'incarico conferito al professionista rimasto inadempiuto in ragione delle “gravissime lacune al piano” di concordato in continuità predisposto dal medesimo.
Il professionista ricorre in Cassazione chiedendo la cassazione del decreto in virtù di otto motivi.
La Cassazione dichiara l'inammissibilità di tutti gli otto motivi e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, si è pronunciata sulla legittimazione in capo al curatore fallimentare a sollevare l'eccezione di inadempimento contrattuale a fronte della domanda di ammissione al passivo da parte di un professionista del credito per prestazioni professionali eseguite nell'ipotesi in cui tali prestazioni non siano state rese con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c..
La Corte di Cassazione, preliminarmente verificato, sotto il profilo meramente giuridico, che il Tribunale avesse:
- individuato quale fosse l'oggetto dell'incarico conferito al professionista: l'identificazione dello “strumento della vigente normativa fallimentare più idoneo a risolvere i suoi problemi eseguendo tutto quanto necessario dal punto di vista documentale al fine di accedere alla procedura concorsuale individuata”;
- stabilito quale fosse il compito del professionista: la scelta della procedura concorsuale idonea, la stesura del ricorso e la predisposizione del piano;
- valutato l'operato del professionista ritenendolo inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della società in bonis e ciò per aver predisposto un piano “inidoneo a soddisfare i requisiti minimi per essere considerato tale e per essere posto a base di una proposta di ristrutturazione dei debiti" in quanto "carente sotto ogni profilo logico, giuridico ed economico".
In conseguenza di ciò, la Suprema Corte ha ribadito i principi recentemente affermati, vale a dire:
Con riguardo all'incarico conferito all'avvocato di predisporre e patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dunque, la pronuncia in commento ha ritenuto che la diligenza richiesta a norma dell'art. 1176, 2° comma, cod. civ. imponga al professionista di predisporre una proposta di concordato “quanto meno rispettosa, nella forma processuale e nel contenuto negoziale, delle norme giuridiche inderogabili a tale fine predisposte dalla legge” e, precisamente, di fornire ai creditori l'adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per consentire agli stessi di decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta di concordato e, in caso di continuità aziendale, l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano, delle risorse finanziarie a tal fine necessarie e delle relative modalità di copertura; oltre all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e delle utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili assicurate a ciascun creditore (art. 161, 2° comma, lett. e) l.fall.) e alle necessarie valutazioni in ordine alle azioni risarcitorie/recuperatorie eventualmente esperibili.
Fonte: Cass. 19 giugno 2024 n. 16949
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Vincenzo Papagni
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