venerdì 28/06/2024 • 12:30
L’INPS, con Mess. 27 giugno 2024 n. 2406, comunica di aver effettuato nuove verifiche relative ai requisiti necessari per fruire dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti previsto per il 2021.
redazione Memento
Per l’anno 2021, è previsto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle Casse previdenziali professionali autonome. L’INPS ha proceduto, in due successive fasi, alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura: iscrizione alla Gestione previdenziale; assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità; titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale. A seguito della prima verifica, con Mess. 27 giugno 2024 n. 2406, l’INPS comunica che sono state effettuate nuove verifiche relative ai requisiti indicati. Esito dei nuovi controlli In caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle prime verifiche rese note, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione degli importi in precedenza concessi deve essere versata con le modalità descritte nel medesimo messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili. Inoltre, sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero in oggetto: risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il DURC; avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro; rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework). Anche in questo caso, l’esito di tali verifiche sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa: Esito: Positivo Per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX Annullamento totale o parziale dell’esonero Il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato Istanza di riesame Risulta possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzionalità dedicata e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero. Fonte: Mess. INPS 27 giugno 2024 n. 2406
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