venerdì 28/06/2024 • 06:00
La revoca del licenziamento è valida se la relativa comunicazione viene inviata entro 15 giorni dal ricevimento della sua impugnativa, indipendentemente dalla data di ricezione da parte del lavoratore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con ordinanza 14 giugno 2024 n. 16630.
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Nel caso in esame una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera del 17 gennaio 2018, aveva impugnato il relativo provvedimento, il successivo 13 febbraio, a mezzo PEC ricevuta in pari data dalla datrice di lavoro. Il 1° marzo 2018, la lavoratrice aveva poi ricevuto un telegramma, inviato dalla datrice di lavoro il precedente 28 febbraio, recante la revoca del provvedimento espulsivo. Sempre il 1° marzo il difensore della lavoratrice aveva, tramite PEC, eccepito la tardività della revoca e comunicato l'impossibilità della stessa a presentarsi al lavoro alle ore 13:00 del medesimo giorno, avendo ricevuto il telegramma alle ore 13:20. In pari data, la società datrice di lavoro, dando atto della giustificazione delle assenze, aveva invitato la lavoratrice a presentarsi al lavoro il giorno seguente, il 2 marzo e, non essendosi presentata, le aveva intimato il licenziamento per giusta causa, per l'assenza protrattasi per oltre tre giorni, con effetto dal successivo 15 marzo. La Corte d'appello territorialmente competente, con propria sentenza, respingeva il reclamo presentato contro la sentenza di primo grado che aveva confermato l'ordinanza emessa ai sensi d...
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