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lunedì 01/07/2024 • 06:00

Fisco ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE

Costo del lavoro: modalità di calcolo della maggiorazione

L'art. 4 D.Lgs. 216/2023 ha introdotto una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito. L'agevolazione trova la propria ratio nell'ambito dell'iniziale disegno di revisione dell'IRES previsto dalla delega per la Riforma fiscale.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il decreto 25 giugno 2024, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha specificato le modalità per applicare, nel 2024, la maxi deduzione del costo del lavoro.

Soggetti interessati

La maggiorazione spetta alle seguenti categorie di datori di lavoro:

a) soggetti ex art. 73, c. 1, lett. a, b, c, TUIR ovvero:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

b) imprese individuali.

Viceversa, a decorrere dall'inizio della procedura, sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria e le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale ovvero agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.

Nello specifico, per poter accedere all'agevolazione:

  • l'impresa deve essere stata costituita nel 2023 ed operativa da almeno 365 giorni (di conseguenza, sono escluse dall'agevolazione tutte le attività avviate nel corso del 2023 e quelle costituite nel 2024. Pertanto, chi ha effettuato nuove assunzioni nel corso del 2023, generando un incremento del valore medio degli occupati nel 2024, non potrà accedere all'incentivo in assenza di almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato);
  • l'impresa deve risultare in un periodo normale attività (pertanto, non sono ammesse le situazioni di liquidazione o di ricorso agli istituti del codice della crisi d'impresa di natura liquidatoria);
  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell'anno 2024 deve superare il numero medio delle persone impiegate col medesimo contratto nell'anno 2023;
  • al termine dell'anno 2024 il numero complessivo dei dipendenti (a tempo sia indeterminato che determinato) deve essere superiore a quello medio dell'anno 2023.

Incremento occupazionale

La maggiorazione del costo del lavoro è riconosciuta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al 31 dicembre 2024, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a questa data è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Relativamente alle modalità di calcolo, in assenza di chiarimenti specifici, si è dell'avviso che dovrebbero rilevare come decremento del personale: le dimissioni volontarie, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro o il licenziamento per giusta causa del dipendente.

Ai fini del calcolo non assumono rilevanza:

  • i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimento d'azienda o ramo d'azienda se il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l'incremento occupazionale.
  • il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite (ex art. 168-ter TUIR);
  • i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Viceversa, devono essere computati:

1) i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

2) i soci lavoratori di società cooperative (in quanto assimilati ai lavoratori dipendenti);

3) i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale (che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale).

Occorre altresì considerare che:

1) in caso di somministrazione: l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

2) in caso di distacco:

  • l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco;
  • l'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.

Casi particolari

Alle società che fanno parte di un gruppo (ovvero le società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'arti. 2359 c.c. o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni estere situate in Italia)  la maggiorazione del costo del lavoro spetta, previo rispetto delle condizioni richieste, anche con riferimento all'incremento occupazionale di gruppo ed all'incremento occupazionale complessivo di gruppo. A tal fine i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta. Inoltre, non si tiene conto delle società collegate che sono controllate da società che non fanno parte del medesimo gruppo interno.

Per:

  • i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito (Irpef o Ires) non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l'esercizio di queste attività;
  • gli enti non commerciali residenti la maggiorazione del costo per il nuovo personale assunto  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in misura proporzionale ai ricavi e proventi derivanti dall'attività commerciale rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e proventi;
  • i soggetti che svolgono anche attività per le quali (ai fini Irpef e Ires) il relativo reddito non è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in misura proporzionale ai ricavi e proventi derivanti dall'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La quantificazione del bonus 

Il maggior costo può essere determinato applicando il 20% al minore dei due seguenti elementi:

  • costo del lavoro 2024 delle persone neo assunte;
  • incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell'esercizio 2024 rispetto al 2023.

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro, non si ha diritto alla maxi deduzione.

Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile per categorie dei lavoratori dipendenti rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (in caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione).

Ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato di un importo pari al 20% ed è incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti che sono ricompresi in una delle seguenti categorie (si veda l'elenco riportato nell'allegato 1 del D.Lgs. 216/2023):

  • lavoratori molto svantaggiati (ex art.2, c. 99, Regolamento UE n. 651/2014);
  • persone con disabilità;
  • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (ex art. 27, c. 1, DL 48/2023 convertito nella Legge 85/2023);
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione.

Esempi di calcolo

Maxi deduzione

Costo del lavoro per nuovi assunti: 90.000 euro annui

Costo del lavoro incrementato nel 2024 rispetto al 2023: 65.000 euro

Costo su cui effettuare il calcolo (minore tra 1 e 2) : 65.000 euro

Maxi deduzione = 20% su 65.000 euro = 13.000 eruro

Costo del lavoro deducibile = 78.000 euro

Maxi deduzione con ulteriore deduzione

Nel caso in cui il beneficio su cui applicare la maggiorazione sia costituito dall'incremento complessivo del personale dipendente in luogo del costo effettivo del neoassunto, in presenza di nuove assunzioni cui sono assegnate percentuali diverse di maggiorazione (ordinaria del 20% o 30%) è necessario suddividere il costo individuato dalla norma tra le due categorie di neoassunti in misura proporzionale.

Consideriamo il seguente caso in cui, per ipotesi, la metà del costo del lavoro relative alle nuove assunzioni si riferisce ad un lavoratore svantaggiato:

Costo del lavoro per nuovi assunti: 50.000 euro annui

Costo del lavoro incrementato nel 2024 rispetto al 2023: 75.000 euro

Costo su cui effettuare il calcolo (minore tra 1 e 2): 50.000 euro

Maxi deduzione = 20% su 25.000 euro = 5.000 euro

Maxi deduzione + ulteriore deduzione = 30% su 25.000 euro = 7.500 euro

Costo del lavoro deducibile = 62.500 euro

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