giovedì 27/06/2024 • 06:00
Pubblicato il Regolamento delegato 2024/1771/UE della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il Regolamento 2019/2033/UE sull’ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento. Previste regole generali e valutazioni dell’autorità competente.
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In data 25.06 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il regolamento delegato (UE) 2024/1771 della Commissione del 13.03.2024 (“Regolamento”) che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Regolamento IFR”) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dell'ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento.
Il Regolamento si basa sostanzialmente sui seguenti presupposti:
- per specificare i dettagli dell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento è necessario determinare, sulla base della direttiva 2013/34/UE del Parlamento UE e del Consiglio (“Direttiva 34”), i legami sulla cui base è opportuno includere in tale ambito le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati relativi a una particolare impresa di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista;
-l'efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata necessitano di criteri che permettano alle autorità competenti di determinare l'esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di imprese di investimento UE;
- è opportuno includere le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell'impresa madre nell'UE (“Impresa Madre”) in cui è stabilito il controllo, è esercitata un'influenza dominante oppure si rilevano una direzione unitaria o legami orizzontali;
- in osservanza del principio di proporzionalità e, in particolare, per tenere conto della diversità delle dimensioni e dell'entità operativa delle imprese, è opportuno autorizzare un'Impresa Madre a escludere le piccole imprese dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
- ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 34 l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi:
-è opportuno:
- per Entità Pertinente si intende un'impresa strumentale, un ente finanziario, un'impresa di investimento o un agente collegato mentre per Legami di Capitale si fa riferimento al detenere direttamente o indirettamente i diritti di voto o il capitale di un'impresa, compresa una partecipazione ai sensi della Direttiva 34.
Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale
Il Regolamento prevede che le autorità competenti includono nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un'Impresa Madre le seguenti entità:
- un'Entità Pertinente in cui l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento:
- un'Entità Pertinente sulla quale l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento:
1- ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sulla base di:
2- è azionista o socio, purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
Valutazione delle autorità
Fatte salve le regole generali sopra indicata, il Regolamento prevede altresì che le autorità competenti possano includere nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale anche le Entità Pertinenti:
Esenzioni
Il Regolamento prevede altresì casistiche di esenzioni dal consolidamento prudenziale disponendo come regola generale che le autorità competenti possono esentare un'Impresa Madre dal consolidamento prudenziale di un'Entità Pertinente se la somma delle sue attività totali e dei suoi elementi fuori bilancio, escluse le attività gestite o in custodia, è inferiore alle soglie seguenti: a) 10 milioni di EUR; b) l'1 % dell'importo totale delle attività consolidate e degli elementi fuori bilancio consolidati dell'Impresa Madre, escluse le attività gestite nonché le attività e gli elementi fuori bilancio dell'entità pertinente.
Fonte: Regolamento delegato UE 2024/1771
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