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giovedì 27/06/2024 • 06:00

Impresa Regolamento UE

Gruppo di imprese di investimento: disciplinato il consolidamento prudenziale

Pubblicato il Regolamento delegato 2024/1771/UE della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il Regolamento 2019/2033/UE sull’ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento. Previste regole generali e valutazioni dell’autorità competente.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In data 25.06 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il regolamento delegato (UE) 2024/1771 della Commissione del 13.03.2024 (“Regolamento”) che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Regolamento IFR”) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dell'ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento.

Il Regolamento si basa sostanzialmente sui seguenti presupposti:

- per specificare i dettagli dell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento è necessario determinare, sulla base della direttiva 2013/34/UE del Parlamento UE e del Consiglio (“Direttiva 34”), i legami sulla cui base è opportuno includere in tale ambito le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati relativi a una particolare impresa di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista;

-l'efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata necessitano di criteri che permettano alle autorità competenti di determinare l'esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di imprese di investimento UE;

- è opportuno includere le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell'impresa madre nell'UE (“Impresa Madre”) in cui è stabilito il controllo, è esercitata un'influenza dominante oppure si rilevano una direzione unitaria o legami orizzontali;

- in osservanza del principio di proporzionalità e, in particolare, per tenere conto della diversità delle dimensioni e dell'entità operativa delle imprese, è opportuno autorizzare un'Impresa Madre a escludere le piccole imprese dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;

- ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 34 l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi:

  1. in cui le entità del gruppo di imprese di investimento sono sottoposte a direzione unitaria. Onde determinare che tali entità sono sottoposte a direzione unitaria, le autorità competenti dovrebbero disporre di prove concrete dell'esistenza di un coordinamento efficace delle politiche finanziarie e gestionali di dette entità.
  2. di legami orizzontali intercorrenti tra due entità, delle quali una non è una filiazione dell'altra e dove è pertanto impossibile determinare un'Impresa Madre. In tali casi è opportuno che l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di vigilanza determini l'entità che dovrebbe effettuare il consolidamento e che dovrebbe assumere il ruolo di Impresa Madre.

-è opportuno:

  1. procedere, per un'applicazione efficace dei requisiti prudenziali a livello consolidato, al consolidamento integrale di tutte le entità rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale;
  2. impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri. Nel computo del requisito patrimoniale minimo permanente consolidato di un gruppo di imprese di investimento, le imprese madri nell'UE dovrebbero aggiungere i requisiti patrimoniali minimi permanenti di ciascuna impresa di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale tipo di requisito patrimoniale, in particolare le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica;
  3. per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, che un'Impresa Madre calcoli l'importo delle spese necessarie al gruppo di imprese di investimento sommando le spese dell'Impresa Madre e quelle delle entità consolidate sotto il profilo prudenziale in tale gruppo e, se non già inclusi nei costi delle imprese di investimento, i costi degli agenti collegati.

- per Entità Pertinente si intende un'impresa strumentale, un ente finanziario, un'impresa di investimento o un agente collegato mentre per Legami di Capitale si fa riferimento al detenere direttamente o indirettamente i diritti di voto o il capitale di un'impresa, compresa una partecipazione ai sensi della Direttiva 34.

Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

Il Regolamento prevede che le autorità competenti includono nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un'Impresa Madre le seguenti entità:

- un'Entità Pertinente in cui l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento:

  • detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci;
  • ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo dell'Entità Pertinente stessa;
  • è azionista o socio.

- un'Entità Pertinente sulla quale l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento:

1- ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sulla base di:

  • un contratto stipulato con tale entità pertinente;
  • una clausola dello statuto dell'entità pertinente, indipendentemente dal fatto che l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento sia azionista o socio di tale Entità Pertinente;

2- è azionista o socio, purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

  • la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo di tale Entità Pertinente, in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato, è stata nominata in virtù del solo esercizio dei diritti di voto degli azionisti o dei soci;
  • l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente del gruppo di imprese di investimento controlla da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci dell'entità pertinente, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'entità pertinente stessa

Valutazione delle autorità

Fatte salve le regole generali sopra indicata, il Regolamento prevede altresì che le autorità competenti possano includere nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale anche le Entità Pertinenti:

  1. su cui l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente del gruppo di imprese di investimento ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo, indipendentemente dall'esistenza di legami di capitale tra tali entità pertinenti;
  2. con le quali l'Impresa Madre o un'altra Entità Pertinente del gruppo di imprese di investimento è sottoposta a direzione unitaria, indipendentemente dall'esistenza di legami di capitale tra tali entità pertinenti;
  3. con le quali un'altra Entità Pertinente del gruppo di imprese di investimento è sottoposta a direzione unitaria conformemente a un contratto stipulato tra tali Entità Pertinenti o lo statuto delle Entità Pertinenti interessate;
  4. il cui bilancio più recente mostra che il suo organo di amministrazione, gestione o controllo è costituito in maggioranza dalle stesse persone che sono anche membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo dell'Impresa Madre o di quello di un'altra Entità Pertinente del gruppo di imprese di investimento

Esenzioni

Il Regolamento prevede altresì casistiche di esenzioni dal consolidamento prudenziale disponendo come regola generale che le autorità competenti possono esentare un'Impresa Madre dal consolidamento prudenziale di un'Entità Pertinente se la somma delle sue attività totali e dei suoi elementi fuori bilancio, escluse le attività gestite o in custodia, è inferiore alle soglie seguenti: a) 10 milioni di EUR; b) l'1 % dell'importo totale delle attività consolidate e degli elementi fuori bilancio consolidati dell'Impresa Madre, escluse le attività gestite nonché le attività e gli elementi fuori bilancio dell'entità pertinente.

Fonte: Regolamento delegato UE 2024/1771

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