lunedì 24/06/2024 • 16:04
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Avviso 20 giugno 2024, ha chiarito che non si applica il divieto di importazione alla movimentazione costante di contenitori vuoti in acciaio.
redazione Memento
Una pratica commerciale in uso nel settore delle bevande prevede che l'operatore comunitario esporti i contenitori pieni a partner extra-UE e che, successivamente al loro utilizzo, i contenitori vengono importati vuoti in UE per il loro trattamento e riempimento, per poi essere nuovamente esportati. L'operazione di importazione non prevede, alla base, un contratto di compravendita, in quanto i contenitori restano sempre di proprietà dell'azienda unionale, pertanto può essere assimilata alle pratiche commerciali standard. Con l'avviso del 20 giugno 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che il divieto di importazione di contenitori vuoti in acciaio in applicazione dell'art. 3 octies Reg. UE 833/2014, così come modificato dall'art. 1 par. 12) Reg. UE 1214/2023, non è coerente con lo scopo della disciplina che, come noto, è quello di privare la Russia di risorse utilizzabili per finanziare la guerra in Ucraina. Ove non sia possibile produrre mezzi di prova idonei a stabilire l'origine dei fattori produttivi dei contenitori utilizzati nell'ambito della pratica commerciale in esame o ad essa assimilabile, le società interessate potranno utilizzare il codice Y824 all'interno del box 44, dichiarando che i contenitori sono stati prodotti in data antecedente all'istituzione del divieto, che gli stessi erano a quella data già di proprietà della società e che lo scambio non prevede alcun corrispettivo né il passaggio della proprietà della merce, ma rientrano nell'ambito di pratiche commerciali standard. Nel caso in cui dalla verifica documentale dovessero emergere dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, resta ferma la facoltà per il funzionario addetto al controllo, di richiedere documentazione aggiuntiva e, se del caso, procedere alla visita delle merci. Si ricorda che dal 30 settembre 2023 è previsto il divieto per gli operatori unionali di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici indicati nell'allegato XVII se sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporanti altri prodotti siderurgici originari della Russia. Tali chiarimenti si sono resi necessari a fronte di evidenti difficoltà nel fornire i mezzi di prova dei fattori produttivi, essendo i contenitori stati fabbricati in data ampiamente antecedente all'istituzione del suddetto divieto. Fonte: Avviso AD 20 giugno 2024
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