giovedì 20/06/2024 • 15:09
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 20 giugno 2024 n. 137, ha chiarito che nel caso di pagamento con bonifico bancario la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca.
redazione Memento
Con la risposta n. 137 del 20 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante. Ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E). In particolare, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino (Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E). Con la risposta AE Telefisco 1° febbraio 2024 è stato affermato che in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca. Nel caso di specie, l'Istante, condomino incaricato di effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso, ha effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari che sono stati disposti tramite home banking nel giorno di sabato 30.12.2023. Il bonifico è stato poi eseguito il 2.01.2024. Come chiarito dall'AE, l'istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023. Si ricorda che l'art. 119 DL 34/2020 disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Il DL 176/2022 (c.d. decreto Aiuti quater) ha modificato il citato art. 119 c. 8 bis DL 34/2020 stabilendo, tra l'altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni. Tali modifiche non si applicano agli interventi (art. 1 c. 894 L. 197/2022): effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022; effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110% delle spese sostenute. Fonte: Risp. AE 20 agosto 2024 n. 137
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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