giovedì 20/06/2024 • 11:58
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 20 giugno 2024 n. 136, ha chiarito che, ad ora, il divieto di compensazione dei crediti non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.
redazione Memento
Con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ad ora, il divieto di compensazione dei crediti di cui all'art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. Nel nostro ordinamento l'utilizzo di crediti in compensazione e la preclusione allo stesso sono state, e sono, oggetto di molteplici previsioni normative. Si riportano di seguito le disposizioni che interessano il caso di specie. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (art. 121 c. 3 bis DL 34/2020). Tale disposizione è, tuttavia, rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un emanando regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, in deroga all'art. 8 c. 1 L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006). Tale disposizione è efficace solo dal 1° luglio 2024. Al momento non è stato abrogato l'art. 31 DL 78/2010 che, dunque, sino al 30 giugno 2024, rimane la norma di riferimento. Pertanto, ad ora, il divieto di compensazione di cui all'art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. Fonte: Risp. AE 20 giugno 2024 n. 136
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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