Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package”, che comprende la cd VI Direttiva Antiriciclaggio, il Regolamento Antiriciclaggio) e il Regolamento AMLA. Il pacchetto, volto a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, era stato presentato dalla Commissione europea il 20 luglio 2021, ormai quattro anni fa, con gli ambiziosi obiettivi di modernizzare/riformare il regime AML/CFT dell’Unione europea, omogeneizzare e standardizzare gli obblighi e le misure da applicare a livello unionale, garantire una convergenza sempre più forte e solida delle prassi di Vigilanza. La VI Direttiva e i due Regolamenti citati, unitamente al Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, costituiranno, nel complesso, il quadro giuridico che disciplina gli obblighi in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
VI Direttiva Antiriciclaggio: entrata in vigore
La Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 (VI Direttiva Antiriciclaggio), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e abroga la direttiva (UE) 2015/849, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con termine al 10 luglio 2027 per gli Stati membri al fine del recepimento nel proprio ordinamento giuridico. Per quanto concerne, però, le norme afferenti al registro sulla titolarità effettiva, gli articoli 11-12-13-15 il termine di recepimento è fissato al 10 luglio 2026. Ulteriore termine differenziato è previsto in relazione al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) con rimando al 10 luglio 2029.
VI Direttiva Antiriciclaggio: qualche punto saliente
Per quanto concerne i registri dei titolari effettivi, i soggetti o gli istituti associati a persone o entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate dovranno essere segnalati. Potranno accedere ai registri, tra l'altro, persone del pubblico aventi un interesse legittimo, tra cui la stampa e la società civile, con accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sui titolari effettivi. I registri immobiliari dovranno essere accessibili alle autorità competenti attraverso un punto di accesso unico, mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni su prezzo, tipo di proprietà, dati storici e gravami quali ipoteche, restrizioni giudiziarie e diritti di proprietà.
Le FIU avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative, comprese, tra l'altro, le informazioni fiscali, le informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, le informazioni su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi.
Ciascuno Stato membro garantirà che tutti i soggetti obbligati che hanno sede nel suo territorio siano sottoposti a una supervisione adeguata ed efficace da parte di uno o più supervisori, che segnaleranno alle FIU i casi sospetti. Verranno introdotte nuove misure di supervisione per il settore non finanziario, con i cosiddetti collegi di supervisione.
Regolamento antiriciclaggio: entrata in vigore
Il c.d. “single rulebook” (Regolamento Antiriciclaggio), in dettaglio il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027. I soggetti obbligati di cui all’art. 3, punto 3), lettere n) e o) (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), godranno di un’eccezione per cui il termine si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029
Regolamento antiriciclaggio: qualche punto saliente
La tecnologia continua a evolversi, offrendo al settore privato l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore, generando, altresì, nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I fornitori di servizi per le cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi: è importante, pertanto, vigilare sui rischi associati alla fornitura di prodotti o servizi innovativi.
Molto interessante il passaggio che equipara i professionisti per quanto attiene alle esenzioni Al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette a obblighi di segnalazione. Tuttavia, le stesse eccezioni che si applicano ai notai e agli avvocati dovrebbero applicarsi anche agli altri professionisti che agiscono nell'esercizio del diritto di difesa o qualora accertino la posizione giuridica di un cliente.
L’operatività che coinvolga persone molto facoltose (ad alto patrimonio netto: € 50 mln) determinerà l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica e il mancato rispetto di tale obbligo inciderà, in termini di aggravante, sul regime sanzionatorio.
Al fine di mitigare adeguatamente i rischi derivanti dall'uso improprio di somme di denaro ingenti, è opportuno fissare un limite a livello dell'Unione per i pagamenti in contanti di importo superiore a 10 000 EUR. Di conseguenza, le persone che commerciano beni non devono più essere sottoposte agli obblighi in materia di AML/CFT, ad eccezione delle persone che commerciano metalli preziosi, pietre preziose, altri beni di valore elevato e beni culturali.
Rilevante, ai fini degli obblighi antiriciclaggio, la definizione di beni di valore elevato, come previsto nell’allegato IV al Regolamento:
articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
orologi di valore superiore a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
veicoli a motore di prezzo superiore a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
aeromobile di valore superiore a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
natante di valore superiore a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Per quanto attiene la definizione di PEP (persone esposte politicamente) interessanti i seguenti passaggi:
capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50.000 abitanti;
altre importanti cariche pubbliche previste dagli Stati membri;
«familiari»: per le cariche di cui al punto 34), lettera a), punto i), e le cariche equivalenti a livello dell'Unione o in un paese terzo, i fratelli e le sorelle.
Per quanto attiene l’ambito di applicazione delle norme sono previste, poi, delle esenzioni specifiche per:
talune società calcistiche professionistiche;
talune attività finanziarie.
Regolamento AMLA: entrata in vigore
Il Regolamento AMLA, Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025.
Fonte: Reg. UE 2024/1620 (GU UE 19 giugno 2024)
Reg. UE 2024/1624 (GU UE 19 giugno 2024)
Dir. UE 2024/1640 (GU UE 19 giugno 2024)