lunedì 24/06/2024 • 06:00
L'impossibilità di conseguire il reddito minimo presunto dalla disciplina delle società di comodo deve essere intesa in termini economici. Inoltre, ai fini del superamento della presunzione di conseguimento del reddito minimo, è rilevante l'impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell'attività d'impresa sulla base di fattori estranei alla propria volontà.
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Le effettive condizioni del mercato (Cass. 14 giugno 2024 n. 16600)
Nel caso in esame, una Sas impugnava dinnanzi alla CTP territorialmente competente il provvedimento con il quale il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive in materia di società di comodo presentata ai sensi degli artt. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724/1994 e dell'art. 37-bis, c. 8, del DPR 600/73 relativamente all'anno d'imposta 2012. La Commissione accoglieva il ricorso, riconoscendo sussistenti i presupposti per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Successivamente, la CTR accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che:
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione evidenziando che, a differenza di quanto riconosciuto dalla sentenza di secondo grado:
Con riferimento a quanto sopra la Suprema Corte ha osservato che:
Proprio a quest'ultimo riguardo la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di società di comodo, l'impossibilità per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto dalla legge a causa di oggettive situazioni non deve essere intesa in senso assoluto, bensì in termini economici, ovvero assumendo a riferimento le effettive condizioni del mercato (Cass. n. 35816/2023, Cass. n. 34399/2019, Cass. n. 16204/2018, Cass. n. 5080/2017). Questa impossibilità “in senso economico” può essere dovuta proprio all'andamento del mercato, quale luogo (anche in senso figurato) e momento di incontro della domanda e dell'offerta (cd. dinamica dei prezzi), in un determinato settore di attività e in una certa area geografica,
Da qui l'accoglimento del ricorso della società in quanto, a differenza di quanto erroneamente affermato dai giudici di secondo grado, la società non aveva operato un generico riferimento alla “crisi economica generale”, ma aveva motivato specificamente la propria richiesta in termini economici, ovvero sulla base della dimensione dell'azienda, del luogo di ubicazione della stessa, del volume d'affari realizzabile, nonché della qualità e anzianità dei beni strumentali impiegati.
Ritardo esogeno a giustificazione (Cass. 14 giugno 2024 n. 16631)
Nel contenzioso in esame, a giustificazione del mancato conseguimento del reddito minimo, una società operante nel campo delle costruzioni edilizie aveva indicato la circostanza di non essere riuscita a ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per potere avviare l'attività edificatoria su un suolo acquistato nel 2000. Tuttavia, dopo molti anni dall'acquisto:
Dopo due gradi di giudizio favorevoli alla società, l'Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, In questo contesto il collegio giudicante ha preliminarmente osservato che:
Nel caso specifico, secondo la Suprema Corte, i giudici tributari di secondo grado non avevano compiuto un effettivo esame delle motivazioni per le quali, a distanza di molti anni dall'acquisto del suolo edificabile, la società non era ancora riuscita ad ottenere le autorizzazioni necessarie per poter intraprendere la propria attività imprenditoriale (si veda anche: Cassazione n. 23384/2021).
Infatti, a fronte delle specifiche deduzioni svolte sul punto dall'Amministrazione Finanziaria, non è stato chiarito se le “lungaggini” dell'iter amministrativo fossero dovute all'esistenza di eventuali vincoli edificatori gravanti sul suolo in parola e, in caso di risposta affermativa, se:
In assenza di queste verifiche, stante l'impossibilità di stabilire se il mancato svolgimento dell'attività produttiva con risultati conformi agli standard di legge fosse realmente imputabile a situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, la Cassazione ha quindi riconosciuto la falsa applicazione al caso di specie della norma prevista dall'art. 30, c- 4-bis, della Legge n. 724/94, rinviando la sentenza impugnata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, ai fini dell'espletamento di un nuovo esame della controversia alla luce dei princìpi di diritto sopra espressi.
Fonte: Cass. 14 giugno 2024 n. 16600
Cass. 14 giugno 2024 n. 16631
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Giacomo Marchioni
- Praticante Commercialista e Tirocinante Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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