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sabato 22/06/2024 • 06:00

Impresa Crisi d’impresa

Fallimento troppo lungo: decorrenza della domanda di equo indennizzo

La Cassazione, con sentenza 10 giugno 2024 n. 16081, statuisce che il dies a quo per la domanda di equo indennizzo da irragionevole durata del fallimento decorre dalla data di inoppugnabilità del decreto di chiusura dello stesso anche per il creditore integralmente soddisfatto con riparto parziale.

di Elena Carpaneto - Dottoressa - Studio Legale Edoardo Ricci Avvocati

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I creditori di una società a responsabilità limitata poi fallita propongono ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 (cd. “Legge Pinto”) per ottenere l'equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata del procedimento fallimentare della società loro debitrice. In particolare, i creditori-ricorrenti rilevano che il fallimento della società, dichiarato nel 2002, sarebbe durato undici anni, ben oltre il termine ragionevole di sei anni di cui all'art. 2, co. 2 bis della Legge Pinto. La Corte di appello di Brescia, riconosciuta la durata eccedente del procedimento fallimentare, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere ai creditori-ricorrenti l'equo indennizzo, salvo poi accogliere l'opposizione del Ministero e rigettare la domanda dei creditori per un aspetto squisitamente processuale: il ricorso sarebbe stato tardivo, in quanto proposto oltre il semestre dalla data di esecutività dello stato passivo che ha determinato il loro integrale soddisfacimento. Contro tale provvedimento i creditori propongono ricorso per cassazione, sull'assunto che nel caso di specie il dies a quo del termine di decadenza semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo dovesse decorrere non dalla data di esecutività del piano di riparto parziale che ha determinato il loro integrale soddisfacimento, bensì dalla data di chiusura definitiva della...

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