I creditori di una società a responsabilità limitata poi fallita propongono ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 (cd. “Legge Pinto”) per ottenere l'equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata del procedimento fallimentare della società loro debitrice. In particolare, i creditori-ricorrenti rilevano che il fallimento della società, dichiarato nel 2002, sarebbe durato undici anni, ben oltre il termine ragionevole di sei anni di cui all'art. 2, co. 2 bis della Legge Pinto.
La Corte di appello di Brescia, riconosciuta la durata eccedente del procedimento fallimentare, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere ai creditori-ricorrenti l'equo indennizzo, salvo poi accogliere l'opposizione del Ministero e rigettare la domanda dei creditori per un aspetto squisitamente processuale: il ricorso sarebbe stato tardivo, in quanto proposto oltre il semestre dalla data di esecutività dello stato passivo che ha determinato il loro integrale soddisfacimento.
Contro tale provvedimento i creditori propongono ricorso per cassazione, sull'assunto che nel caso di specie il dies a quo del termine di decadenza semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo dovesse decorrere non dalla data di esecutività del pian...
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