Il CNDCEC, con i pronto ordini n. 29, n. 35 e n. 46 del 17 giugno 2024, ha chiarito i casi di compatibilità o incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l'attività di socio accomandatario di una sas, di trustee o protector di un trust e di commissario della CONSOB. Di seguito si analizzano i casi nel dettaglio.
Socio accomandatario di S.a.s.
Con il pronto ordini n. 29, il CNDCEC ha ripetuto che la qualità di socio accomandatario di sas è incompatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. L'art. 4 c. 1 lett. c) D.Lgs. 139/2005 dispone, infatti, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Attività di trustee o protector
Con il pronto ordini n. 35, il CNDCEC ha chiarito che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari, pertanto tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l'esercizio della professione.
Inoltre, non si ha motivo per ravvisare alcuna incompatibilità tra l'iscrizione all'albo e lo svolgimento dell'attività di protector, consistendo quest'ultima nella vigilanza sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.
Incarico di Commissario CONSOB
Con il pronto ordini n. 46, il CNDCEC ha confermato l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'incarico di commissario CONSOB.
Nell'istituire la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'art. 1 L. 2161/74 dispone, infatti, che i componenti della stessa non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. La ratio di tali divieti risiede nella particolare natura dell'attività di vigilanza svolta dalla CONSOB; a tal fine, oltre ai normali requisiti richiesti per ogni ufficio pubblico, per la nomina a componente della Commissione sono altresì necessarie una “specifica e comprovata competenza ed esperienza” e una “indiscussa moralità ed indipendenza”. Proprio all'indipendenza deve ricollegarsi il divieto di esercizio di attività professionale.
Fonte: PO 17 giugno 2024 n. 29, n. 35 e n. 46