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mercoledì 19/06/2024 • 06:00

Fisco DECRETO DEL MEF

Concordato preventivo: gli eventi eccezionali che portano alla cessazione

Il DM 14 giugno 2024, oltre ad approvare la metodologia relativa al concordato preventivo biennale, individua le circostanze eccezionali che producono la cessazione degli effetti del concordato.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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In attesa di conoscere l'ampliamento delle cause di cessazione del concordato previste dal decreto correttivo, si focalizza l'attenzione sugli eventi eccezionali che portano alla cessazione degli effetti del CPB indicate nel DM 14 giugno 2024.

Si premette che gli artt. 19, c. 2 e 30, c. 2, del D lgs n. 13/2024, rispettivamente per i soggetti ISA e per i forfetari, stabiliscono che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Si ricorda che il concordato non è più efficace:

  • se cessa l'attività;
  • se modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la nuova attività non si applichi l'ISA;
  • al verificarsi di circostanze particolari che determinano minori redditi o minori valori della produzione (in misura superiore al 50% rispetto a quelli “concordati”). Si può decadere dal concordato anche quando intervengono violazioni di particolare entità (accertamento, omessi versamenti, eccetera) e se vengono a mancare le condizioni di accesso o se si verifica una causa di esclusione. 

Gli eventi eccezionali

L'art. 4 del nuovo DM dispone che il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale del 50 per cento, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali indicate in tabella.

Eventi eccezionali

Descrizione

a) Eventi calamitosi

per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza

b) Altri eventi di natura straordinaria

che hanno comportato:

  • danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
  • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  • l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
  • la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività

c) Liquidazione

ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale

d) Cessione in affitto dell'unica azienda

e) Sospensione dell'attività ai fini amministrativi

dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

f) Sospensione dell'esercizio della professione

dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza

Aggiornamento delle istruzioni

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, sono state aggiornate le istruzioni relative al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Per cui nel rigo P03, si indica il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, individuati dal decreto in esame. In particolare, occorre segnalare:

  • con il codice 1, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • con il codice 2, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • con il codice 3, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Da ultimo, deve essere evidenziato che le dichiarazioni indicate nella proposta dal contribuente relative alla presenza di eventi straordinari (rigo P03), sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR, laddove è disposto che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”.

Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di CPB, sono sottoscritte apponendo la firma al rigo P10.

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