lunedì 17/06/2024 • 17:21
L’Agenzia delle Entrate, con Ris. 17 giugno 2024 n. 30/E, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”). Si ricorda che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 DPR 917/86 (art. 1 c. 78-85 L. 213/2023). In caso di eliminazione di valori, è previsto il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate. In caso di iscrizione di valori, è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Fonte: Ris. AE 17 giugno 2024 n. 30/E
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