lunedì 17/06/2024 • 06:00
La Cassazione specifica che la complessità della normativa ambientale non può fungere da esimente per sfuggire alle sanzioni e che la “responsabilità condivisa” e la “vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti” servono per assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente.
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La nostra società, operante nel settore del trasporto dei rifiuti, è stata condannata per reato di traffico illecito di rifiuti aggravato (452-quaterdecues c.p.), nonostante – a nostro avviso – una chiara violazione non solo dell'art. 193 del Testo Unico Ambientale (in riferimento alla responsabilità del trasportatore), ma anche di legge (in merito alla quantificazione del profitto oggetto del sequestro preventivo).
Al netto di ogni considerazione che si potrebbe (e dovrebbe) fare sulla vicenda, quello che ci interessa è sapere fin dove si spinge la “cosiddetta” «responsabilità condivisa», dal momento che, mi sembra, esiste nel diritto dell'ambiente la regola dell'ordinaria diligenza, in base alla quale, ho letto sul web, fra le altre cose non dovrebbe essere possibile valutare la difformità trai i rifiuti trasportati e quelli che possono trovare destino negli impianti di trattamento.
Il discorso non è così semplice come può sembrare, leggendo su internet (su quale sito?) un'affermazione che torna utile alla propria tesi.
Va detto, innanzitutto, che la giurisprudenza ha scritto – e ribadito – in molte occasioni, che la complessità della normativa ambientale non è, non può fungere da «esimente»: la nebulosità della legislazione ambientale non è una motivazione valida per sfuggire alle sanzioni.
In sostanza, non si può ricorrere alla buona fede, per difendersi innanzi al giudice.
La Cassazione – solo per fare due esempi relativamente recenti (sentenze n. 2996/2017 e n. 2246/2017) – ha ribadito questo concetto fondamentale, che vale:
A quest'ultimo riguardo, la Cassazione ha sottolineato che:
Fatta questa premessa metodologica, per non bypassare il riferimento fatto nella domanda al “dover di diligenza”, che ha un perimetro limitato e non può essere invocato “alla bisogna”, occorre evidenziare come, nel Testo Unico Ambientale, si parli esplicitamente di “responsabilità condivisa” soltanto in due articoli (artt. 217 e 219 del D.Lgs n. 152/2006), in relazione alla gestione dei rifiuti di imballaggio, la cui gestione deve essere improntata, appunto al principio di responsabilità condivisa, per:
Si tratta, tuttavia, di un principio che vale per la gestione dei rifiuti nel suo complesso, come ha sottolineato, sentenza dopo sentenza, la giurisprudenza di legittimità.
E così, nel settore dei rifiuti vige il principio, “sotteso all'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del «chi inquina paga»“, della «responsabilità condivisa» e della “vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti”, sancito dal combinato disposto degli artt.:
In tema di gestione dei rifiuti, ha precisato la stessa Corte in un'altra occasione (Cass. Pen., n. 5912/2019), “in base al c.d. principio della responsabilità condivisa, tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi, compreso chi li ritira per avviarli al recupero, hanno il dovere generico di controllare il regolare svolgimento delle fasi, sia antecedenti che successive, a quella svolta, effettuando (per lo meno) i controlli formali del caso”.
Più di recente (Cassazione Penale, sentenza n. 11617/2024) la Suprema Corte ha in via generale chiarito che dall'esame degli articoli 188,193 e ss. del Dlgs n. 152/2006 emerge che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti, sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
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