La nostra società, operante nel settore del trasporto dei rifiuti, è stata condannata per reato di traffico illecito di rifiuti aggravato (452-quaterdecues c.p.), nonostante – a nostro avviso – una chiara violazione non solo dell'art. 193 del Testo Unico Ambientale (in riferimento alla responsabilità del trasportatore), ma anche di legge (in merito alla quantificazione del profitto oggetto del sequestro preventivo).
Al netto di ogni considerazione che si potrebbe (e dovrebbe) fare sulla vicenda, quello che ci interessa è sapere fin dove si spinge la “cosiddetta” «responsabilità condivisa», dal momento che, mi sembra, esiste nel diritto dell'ambiente la regola dell'ordinaria diligenza, in base alla quale, ho letto sul web, fra le altre cose non dovrebbe essere possibile valutare la difformità trai i rifiuti trasportati e quelli che possono trovare destino negli impianti di trattamento.
Il discorso non è così semplice come può sembrare, leggendo su internet (su quale sito?) un'affermazione che torna utile alla propria tesi.
Va detto, innanzitutto, che la giurisprudenza ha scritto – e ribadito – in molte occasioni, che la complessità della normativa ambientale non è, non può fungere da «esimente»: la nebulosità della legislazione ambientale non è una motivazione valida per sfuggire alle sanzioni.
In sostanza, non si può ricorrere alla buona fede, per difendersi i...
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