lunedì 17/06/2024 • 06:00
La Cassazione, con ordinanza 6 giugno 2024 n. 15859, chiarisce che, per quanto con l’omologazione del concordato, lo stato di insolvenza venga definitivamente assegnato alla ristrutturazione debitoria, ciò non impedisce che possa essere dichiarato il fallimento della società debitrice.
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Una società in liquidazione presentava una proposta di concordato preventivo totalmente liquidatorio, che veniva omologato dal competente Tribunale. Nelle more dell'esecuzione di tale concordato il pubblico ministero proponeva istanza di fallimento essendo emersa l'impossibilità della società di far fronte al pagamento dei crediti nei tempi e nei modi previsti dalla proposta concordataria così come dei crediti prededucibili sorti in costanza di procedura. Alla sentenza dichiarativa del fallimento faceva seguito il reclamo della società, che veniva accolto dalla Corte d'Appello. La curatela del Fallimento proponeva, dunque, ricorso per Cassazione in particolare assumendo che la Corte, pur riconoscendo la possibilità di dichiarare il fallimento omissio medio senza previa risoluzione del concordato omologato, aveva revocato il fallimento della società debitrice valutando la mancata esecuzione delle obbligazioni concordataria quale mero inadempimento e non quale effettiva condizione di insolvenza. La decisione della Corte Nell'accogliere il ricorso della Curatela la Corte ribadiva innanzitutto il proprio univoco orientamento, confermato a Sezioni Unite, secondo cui il debitore ammess...
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