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martedì 18/06/2024 • 06:00

Fisco REGIMI AGEVOLATIVI

Impatriati: imposta sostitutiva per la proroga dell’agevolazione entro il 1° luglio

Il 1° luglio 2024, considerato che il 30 giugno 2024 cade di domenica, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla proroga del regime degli impatriati. Come provvedere al versamento?

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Quello degli impatriati è un regime agevolato, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Con l'art. 16 D.Lgs 147/2015, viene introdotto un regime fiscale di favore volto ad attrarre in Italia quei lavoratori che, per le loro particolari conoscenze, possono favorire lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del nostro Paese, trasferendovi il know how acquisito durante l'esperienza maturata all'estero. Tale misura si sostanzia in un parziale abbattimento della base imponibile IRPEF per coloro che, in possesso di determinati requisiti, trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale per svolgervi la maggior parte della propria attività lavorativa.  Si segnala che l'art. 5 D.Lgs. 209/2023 ha riscritto la disciplina relativa agli impatriati, abrogando l'art. 16 D.Lgs 147/2015 ed introducendo un nuovo regime caratterizzato da agevolazioni più contenute e requisiti più restrittivi (regime previsto per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024).

Il regime è applicabile quando il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, si impegna a risiedervi per almeno due anni e l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare, ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Proroga per il riconoscimento dei benefici fiscali

Il 1° luglio 2024 (il 30 giugno è domenica) va versata l'imposta sostitutiva relativa alla proroga (quinquennale) del sopra citato regime, in particolare per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 29 aprile 2019 e che hanno beneficiato del regime agevolato fino al 31 dicembre 2023 (quindi nel periodo 2019-2023).

L'imposta da versare è pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nell'anno precedente (2023), al lordo dell'agevolazione in esame, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento. È previsto un versamento pari al 5% dei sopra citati redditi, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia entro gli stessi termini.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Esercizio dell'opzione

Le modalità di esercizio dell'opzione sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021. Viene in particolare previsto che gli importi dovuti per l'esercizio dell'opzione, sono versati con il modello di pagamento F24, non prevedendo la possibilità di utilizzare la compensazione. Si ricorda che l'art. 5 DL 34/2019, ha inserito il comma 3-bis all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, al fine di prorogare per ulteriori cinque periodi d'imposta il regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati.

L'importo dovuto è versato entro il 30 giugno (quest'anno entro i 1° luglio in quanto il 30 giugno è domenica) dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.

Per consentire il versamento degli importi, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27/2021, ha istituito i codici tributo:

  • 1860 - Importo dovuto (10%) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5 c. 2-bis lett. a) DL 34/2019;
  • 1861 - Importo dovuto (5%) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5 c. 2-bis lett. b) DL n. 34/2019.

Per la compilazione del modello di pagamento F24 si dovrà indicare:

  • nella sezione “contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l'adesione al regime agevolato;
  • nella sezione “erario ed altro”, nel campo “tipo”, la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato, nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato.
  • nel campo “anno di riferimento”, l'anno corrispondente al primo periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “importi a debito versati”, l'importo dovuto.

Comunicazione dell'opzione al datore di lavoro

I lavoratori dipendenti dovranno presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 1° luglio (in quanto il 30 giugno è domenica) dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. La richiesta sottoscritta dal lavoratore dipendente deve contenere le informazioni previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 in particolare:

  • il nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale;
  • l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • l'impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
  • i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto, ovvero l'impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • l'anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  • l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione;
  • gli estremi del versamento.

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Valentino Tamburro

- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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