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giovedì 13/06/2024 • 11:38

Fisco DALLE DOGANE

Posizione unionale delle merci: chiarimenti sul sistema di prova

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Nota 11 giugno 2024 n. 348006, ha fornito dei chiarimenti circa l'utilizzo del PoUS (Proof of Union Status - sistema di prova della posizione unionale delle merci).

a cura di

redazione Memento

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Con la circolare n. 7 del 27 marzo 2024, è stato illustrato il nuovo sistema informatico transeuropeo (PoUS), messo a punto dai competenti Servizi unionali, per la prova della posizione unionale delle merci e la gestione dei documenti T2L/T2LF, in sostituzione della precedente procedura cartacea.

Con la nota n. 348006 dell'11 giugno 2024 in commento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in risposta ai quesiti pervenuti dagli operatori economici circa l'utilizzo di tale PoUS e agli adempimenti procedurali da attuare nei casi in cui non sono previste specifiche funzionalità nel medesimo, nonché su altri strumenti previsti dalla regolamentazione doganale per attestare la posizione di merce unionale. Si riportano di seguito le risposte.

Formulari T2L/T2LF in formato cartaceo

Al solo scopo di agevolare la soluzione di difficoltà operative palesatesi presso taluni Stati membri UE nella gestione informatica della prova unionale e al fine di assicurare la continuità ed il buon andamento dei flussi commerciali, la Commissione ha invitato, informalmente, ad accettare eventuali prove emesse utilizzando ancora i formulari cartacei.

Richiesta di rettifica/annullamento di un documento T2L/T2LF rilasciato

La richiesta di rettifica/annullamento non è al momento prevista dalla normativa doganale unionale.

L'unica opzione praticabile per gli operatori economici sarebbe quella di attendere la scadenza del periodo di validità di 90 giorni della prova e, quindi, procedere con la presentazione di una nuova.

Tuttavia, considerata la scarsa praticità di tale prassi, gli operatori economici potranno richiedere l'emissione di un nuovo T2L/T2LF, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, recante richiesta di “annullamento” del precedente documento all'Ufficio delle Dogane competente.

Documento T2L/ T2LF cumulativo

Il T2L/ T2LF non può essere cumulativo e può essere usato soltanto per una singola spedizione.

Attestazione della posizione unionale su fattura o su documento di trasporto

L'attestazione della posizione unionale delle merci con valore non superiore a euro 15.000 mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto mantiene validità anche con l'introduzione del nuovo sistema PoUS.

Ottenere un documento T2L/T2LF a posteriori

Un documento T2L/T2LF può essere ottenuto a posteriori, a condizione che il suo rilascio sia verificato attentamente per garantire che siano soddisfatti tutti i criteri necessari.

Tuttavia, i documenti T2L/T2LF rilasciati a posteriori devono essere accettati dalle autorità doganali senza pregiudicare l'applicazione delle procedure di controllo retroattivo o di altre procedure amministrative di assistenza amministrativa, in particolare modo se sussiste il sospetto di frode o irregolarità.

L'autorità doganale responsabile del documento T2L/T2LF rilasciato a posteriori è la stessa autorità responsabile per il documento T2L/T2LF che avrebbe dovuto essere emesso originariamente.

Fonte: Nota AD 11 giugno 2024 n. 348006

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