mercoledì 12/06/2024 • 15:51
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 giugno 2024 n. 132, ha chiarito che, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni di società francese acquisite per successione, si tiene conto dell'imposta di successione assolta in Francia.
redazione Memento
Con la risposta n. 132 del 12 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni di società francese acquisite per successione si tiene conto dell'imposta di successione assolta in Francia che, tra l'altro, comprende quella dovuta in Italia. Si ricorda che i valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato. Sono considerati situati in uno Stato: i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico, o da una società domiciliata in questo Stato. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata. Nel caso di specie, l'istante, residente ai fini fiscali in Italia, ha ricevuto delle azioni di una società francese come legato attribuito per testamento. Il legato testamentario delle azioni è soggetto a tassazione concorrente in Francia, Stato in cui ha sede la società le cui azioni sono state oggetto del legato, e in Italia, Stato di residenza fiscale de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta sia in Francia che in Italia. Dall'imposta di successione dovuta in Italia deve essere detratta la corrispondente imposta pagata in Francia, come previsto dalla Convenzione tra i due paesi (L. 708/94). Ai fini delle imposte sui redditi, in caso di cessione a titolo oneroso di azioni, l'art. 68 c. 6 DPR 917/86 dispone che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, il costo o valore d'acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l'esclusione (Circ. MEF 24 giugno 1998 n. 165). Pertanto, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni, l'istante potrà tenere conto dell'imposta di successione assolta in Francia che, tra l'altro, comprende quella dovuta in Italia. Fonte: Risp. AE 12 giugno 2024 n. 132
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