LA SOLUZIONE
L'Agenzia delle Entrate – al pari delle note verbali, di uguale contenuto, con le quali i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell'ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021 – nulla chiarisce in merito alla disciplina dei rimborsi IVA fra l'Italia e l'Irlanda del Nord.
A seguito del perfezionamento dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (cd. Brexit), il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto alla UE.
Tenuto conto che l'Irlanda del Nord continua ad applicare le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di beni, il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni è regolato dalla Direttiva n. 2008/9/CE e, quindi, dagli artt. 38-bis1 e 38-bis2 DPR 633/72 che ne costituiscono il recepimento, con il conseguente obbligo di presentare l'istanza di rimborso per via telematica allo Stato membro di rimborso per mezzo delle Autorità fiscali dello Stato in cui il soggetto richiedente è stabilito.
Riguardo, invece, alle prestazioni di servizi scambiate con i soggetti stabiliti in Irlanda del Nord, la procedura di rimborso dell'IVA dovrebbe essere quella della XIII Direttiva CEE, recepita dall'art. 38-ter DPR 633/72, basata sulla presentazione del modello 79 al Centro operativo di Pescara.
I requisiti previsti sono identici per entrambe le procedure.
Dal punto di vista oggettivo, ai fini dell'erogazione del rimborso sono richiesti:
1) l'assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso nel periodo del rimborso, ad eccezione delle:
- operazioni per le quali il debitore d'imposta è il cessionario/committente;
- prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili;
- operazioni effettuate avvalendosi del regime speciale OSS;
2) l'inerenza all'attività del soggetto passivo non residente degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso;
3) la detraibilità dell'IVA nello Stato di rimborso.
Dal punto di vista soggettivo, il rimborso è precluso se il soggetto non residente possiede una stabile organizzazione in Italia, ma è il caso di osservare che il divieto – confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 339/2022 – si pone in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, che ammette il rimborso se, per mezzo della stabile organizzazione, non sono state effettuate operazioni attive imponibili nello Stato di rimborso, come del resto prevedono gli artt. 3 della Direttiva n. 2008/9/CE e 1 della XIII Direttiva CEE (cause riunite C-318/11 e C-319/11 e causa C-244/08).
Il rimborso non è, invece, precluso nell'ipotesi in cui il soggetto passivo non residente sia identificato ai fini dell'IVA in Italia, direttamente ex art. 35-ter DPR 633/72, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.
In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate in coerenza con la posizione della Corte di giustizia UE (causa C-242/19 e causa C‑323/12) e della Corte di Cassazione (ord. n. 21684/2020).