X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

mercoledì 12/06/2024 • 12:30

Lavoro Dall'INPS

Tasso INPS di dilazione e differimento: aggiornato da giugno 2024

Alla luce della decisione della BCE, l’INPS comunica, con Circ. 11 giugno 2024 n. 71, la misura dei nuovi tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché alla misura delle sanzioni civili, a partire dal 12 giugno 2024.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Dal 12 giugno 2024, a seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 6 giugno 2024, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) è ridotto di 25 punti base. Il tasso è pertanto pari al 4,25%. La variazione impatta: sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; sulla misura delle sanzioni civili (art. 116, c. 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo, e c. 10, L. 388/2000). Interesse di dilazione e differimento: le ultime novità L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024. N.B. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Allo stesso modo, a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024. Come cambiano le sanzioni civili La decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione della misura del tasso da applicare alle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile prevede un pagamento, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, in virtù della variazione in commento, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d'anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). Tale misura si applica anche: qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori (comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi) e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa; nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. N.B. Resta invariata, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%. Fonte: Circ. INPS 11 giugno 2024 n. 71

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”