mercoledì 12/06/2024 • 12:30
Alla luce della decisione della BCE, l’INPS comunica, con Circ. 11 giugno 2024 n. 71, la misura dei nuovi tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché alla misura delle sanzioni civili, a partire dal 12 giugno 2024.
redazione Memento
Dal 12 giugno 2024, a seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 6 giugno 2024, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) è ridotto di 25 punti base.
Il tasso è pertanto pari al 4,25%.
La variazione impatta:
Interesse di dilazione e differimento: le ultime novità
L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024.
N.B. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. |
Allo stesso modo, a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.
Come cambiano le sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione della misura del tasso da applicare alle sanzioni civili.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile prevede un pagamento, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Pertanto, in virtù della variazione in commento, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d'anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).
Tale misura si applica anche:
N.B. Resta invariata, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge |
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.