mercoledì 12/06/2024 • 05:08
L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 11 giugno 2024 n. 262747, ha approvato il Modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, con la definizione del relativo contenuto e delle modalità di trasmissione.
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Premessa
Il DL n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Destinatarie del bonus per il Mezzogiorno sono le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno della ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
Con Provv. 11 giugno 2024 n. 262747del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione: tale provvedimento approva il Modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito dall'art. 5, c. 1, Decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento: ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 39/2010.
Il credito d'imposta, nella misura spettante, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale spettante.
Comunicazione degli investimenti
Nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell'investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, ossia che l'investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l'apposita certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l'indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'apposita ricevuta.
I soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato. Nel caso in cui la percentuale risulti inferiore al 100%, in base alle Comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle Entrate ridetermina la percentuale e la rende nota con Provvedimento Direttoriale.
Le imprese che investono o che, nel corso del 2024, hanno già investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica del Sud Italia hanno un mese di tempo per richiedere alle Entrate il bonus speciale per il Mezzogiorno; dal 12 giugno fino al 12 luglio 2024 sarà possibile richiedere il bonus, istituito per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende già operanti in tali aree e per stimolare l'insediamento di nuove.
La comunicazione potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, che sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia a partire dal 12 giugno 2024. Da questa stessa data e fino al 12 luglio, le aziende interessate invieranno le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione.
La Comunicazione è composta da:
Fruizione del credito d'imposta
Entro 10 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni verrà emanato il Provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante: dal giorno successivo è possibile fruire del credito d'imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d'imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo Modello di comunicazione. In caso di molteplici invii, si ricorda che l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'apposita ricevuta.
Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione orizzontale nella misura spettante ed è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell'investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:
a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale prevista;
b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento che stabilisce la percentuale spettante, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l'utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.
L'utilizzo del credito d'imposta corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione non è riconosciuto. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella ZES unica.
Qualora l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dall'Agenzia delle Entrate che comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale prevista è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che determina la percentuale stessa.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
Fonte: Provv. AE 11 giugno 2024 n. 262747
Modello ZES unica
Istruzioni per la compilazione
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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