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martedì 11/06/2024 • 14:39

Lavoro Dall'INAIL

Tassi BCE: l’INAIL si adegua al ribasso della misura

A seguito della nuova decisione della BCE, l'INAIL, con Circ. 11 giugno 2024 n. 13, ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 12 giugno 2024.

a cura di

redazione Memento

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La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha abbassato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%. La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e c. 10, L 388/2000. In particolare, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 9,75%. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Sempre a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.  Con riguardo alle sanzioni civili: nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d'anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti); la misura del 9,75% annuo trova applicazione in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa; nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9,75% annuo. Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 12 giugno 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 4,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti). Fonte: Circ. INAIL 11 giugno 2024 n. 13

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