martedì 11/06/2024 • 14:39
A seguito della nuova decisione della BCE, l'INAIL, con Circ. 11 giugno 2024 n. 13, ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 12 giugno 2024.
redazione Memento
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha abbassato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e c. 10, L 388/2000.
In particolare, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 9,75%. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Sempre a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.
Con riguardo alle sanzioni civili:
Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 12 giugno 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 4,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.