lunedì 10/06/2024 • 14:46
Il MEF, con Decreto 20 maggio 2024 pubblicato in GU il 7 giugno 2024, ha introdotto nuove regole in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.
redazione Memento
Con il decreto del MEF del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno, è stato modificato il DM 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Nel dettaglio, il decreto in commento prevede al nuovo art. 9 bis che, prima di notificare una risposta sfavorevole o parzialmente sfavorevole a un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all'istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni. Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine per la risposta all'istanza di interpello è in ogni caso sospeso per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta. Il periodo di sospensione è cumulabile con quello previsto dall'art. 7 c. 1-bis. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'introduzione dell'art. 6 c. 2 bis D.Lgs. 128/2015 che prevede che nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo l'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione, rinviandone l'attuazione a un decreto del MEF. Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo, introdotto con il D.Lgs. 128/2015, ha come obiettivo l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Fonte: DM 20 maggio 2024 (GU 7 giugno 2024 n. 132)
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- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rescia Silvia
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