lunedì 10/06/2024 • 06:00
Con DM 29 aprile 2024 è stato approvato il codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime.
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Premessa
Il D.Lgs. 221/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, introduce alcune modifiche al D.Lgs. 128/2015, che contiene la disciplina propria del regime dell'adempimento collaborativo, riservato, per l'anno 2024, ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750.000.000 euro, è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di princìpi tributari. L'adesione al regime è subordinata al possesso di determinati requisiti e comporta l'assunzione di doveri per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente.
Il Codice di condotta
Con DM 29 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024 n. 132, è stato approvato il codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo: finalità dichiarata è quella di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Il codice di condotta è finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione ed è stato sottoscritto tra Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.
Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti aderenti vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia e il codice è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del Decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto e comunque entro i 120 giorni successivi.
Doveri dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, perseguendo il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, si impegna a tenere i seguenti comportamenti:
1) Collaborazione, correttezza e trasparenza
1.1) i rapporti con i contribuenti ammessi al regime sono improntati alla leale collaborazione e buona fede, l'azione amministrativa si svolge con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli interessati;
1.2) le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell'attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'art. 68, DPR 600/73, e dell'art. 66, DPR 633/72;
1.3) l'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione;
1.4) gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative a esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
1.5) i doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime;
1.6) l'Agenzia delle Entrate pianifica le proprie attività di controllo secondo criteri di proporzionalità. In particolare, l'intensità e la frequenza dell'attività di controllo viene determinata sulla base del rischio fiscale inerente, inteso come il rischio che il contribuente operi “in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario”, valutato anche sulla base del comportamento complessivamente tenuto dallo stesso nel corso della procedura;
1.7) il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate imposta la programmazione dei propri controlli e coopera con le articolazioni territoriali e con la Guardia di finanza, in modo da assicurare uniformità di indirizzo strategico e operativo, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;
1.8) nell'esecuzione delle attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate si impegna a recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali, promuovendo un rapporto di collaborazione con il contribuente, favorendo la definizione di eventuali situazioni d'irregolarità attraverso un confronto preventivo nonché tramite l'istituto del ravvedimento operoso;
1.9) l'Agenzia delle Entrate si impegna a provvedere d'ufficio alla loro acquisizione, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'art. 78, c. 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e successive modificazioni;
1.10) l'Agenzia delle Entrate si impegna ad attivare procedure di adeguata consultazione dei soggetti ammessi al regime ovvero di loro rappresentanti collettivi, nonché delle associazioni di categoria eventualmente interessate.
L'Agenzia delle Entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza preventiva, fornendo risposte alle richieste avanzate dal contribuente nel più breve tempo possibili ed effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità.
Doveri del contribuente
Il contribuente deve assume i seguenti impegni:
1) Trasparenza fiscale e comportamento etico
1.1) il contribuente si impegna a promuovere e garantire all'interno della propria organizzazione condotte improntate alla trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che coinvolga l'intera organizzazione;
1.2) il contribuente si impegna ad attuare e diffondere un sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in appositi documenti quali codici etici, codici di condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche della variabile fiscale;
1.3) il contribuente si impegna a considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio;
1.4) il contribuente si impegna a garantire che i propri organi di gestione svolgano funzioni di governo e indirizzo del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che siano adeguatamente e preventivamente informati delle conseguenze fiscali delle operazioni di rilievo strategico e di maggior impatto e complessità, pianificate o da realizzare.
2) Bassa propensione al rischio fiscale (risk appetite)
2.1) il contribuente si impegna ad applicare la normativa fiscale assicurando che vengano rispettate la lettera, lo spirito e lo scopo delle rilevanti disposizioni;
2.2) nei casi in cui la normativa fiscale non risulti sufficientemente chiara e univoca nel significato a essa attribuibile, il contribuente si impegna a perseguire un'interpretazione ragionevole della stessa, ispirata a principi di legalità e correttezza, avvalendosi, se necessario, di consulenze e conferme esterne;
2.3) nei casi in cui, sulla base di una valutazione oggettiva da parte dell'impresa, persistano margini di incertezza sull'interpretazione delle norme tributarie, il contribuente si impegna ad agire in piena trasparenza nei confronti dell'autorità fiscale, adoperandosi di concerto con essa al fine di addivenire all'applicazione del livello di tassazione ritenuto più corretto, a tal fine ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento;
2.4) il contribuente non mette in atto comportamenti e operazioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che lo stesso è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi:
2.5) il contribuente non pone in essere investimenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata con lo scopo, esclusivo o prevalente, di ottenere un vantaggio fiscale. Gli investimenti e le acquisizioni in detti paesi o territori sono effettuati solo quando perseguono scopi commerciali genuini e risultano supportati da solide ragioni economiche;
2.6) il contribuente si impegna a rispettare le disposizioni volte a garantire l'idoneità dei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alle leggi tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle linee guida dell'OCSE pro tempore vigenti, i redditi generati nei Paesi in cui opera;
2.7) il contribuente non prevede meccanismi d'incentivazione del personale dipendente connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale. In nessun modo e per nessuna funzione aziendale, il contribuente prevede meccanismi incentivanti che spingano il personale a scelte fiscali non etiche o in conflitto con leggi e regolamenti;
2.8) il contribuente si impegna a porre in essere quanto necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale, anche in conseguenza di condotte poste in essere da soggetti terzi, quali persone fisiche, società o enti di qualsiasi natura, diversi dal contribuente, anche se a quest'ultimo legati da rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione, di natura commerciale o altro.
3) Efficace gestione del rischio fiscale e della Tax Compliance
3.1) il contribuente si impegna a assicurare l'integrità negli adempimenti fiscali e la corretta determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti a essi associati, evitando controversie con le autorità fiscali;
3.2) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali che assicuri:
3.3) il contribuente si impegna a richiedere e ottenere la certificazione prevista e i relativi aggiornamenti;
3.4) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di controllo dell'informativa finanziaria-contabile che assicuri la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria;
3.5) il contribuente si impegna a istituire e mantenere una procedura per la gestione del rischio connesso all'attività di interpretazione della disciplina fiscale (processo interpretativo), in coerenza e in applicazione dei princìpi e delle regole operative fissate nella strategia fiscale;
3.6) il contribuente si impegna a promuovere la diligenza professionale nella gestione delle attività e processi a rilevanza fiscale e ad assicurare un'adeguata formazione tecnica ai dipendenti coinvolti nella gestione di adempimenti e attività a rilevanza fiscale;
3.7) il contribuente si impegna a istituire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali.
4) Relazione trasparente con le autorità fiscali
4.1) il contribuente promuove l'istaurazione di un dialogo collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorità fiscali improntato a principi di onestà, trasparenza, correttezza e buona fede, nonché di chiarezza, completezza e tempestività, fondato sulla fiducia reciproca e con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di lungo termine e di minimizzare eventuali controversie;
4.2) il contribuente si impegna ad attivare interlocuzioni costanti e preventive sui “rischi fiscali significativi”, intendendosi per tali i rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal Decreto;
4.3) nel contesto delle interlocuzioni di cui al punto precedente, il contribuente si astiene dall'effettuare comunicazioni non veritiere e da adottare comportamenti volti a trarre indebito vantaggio dall'altrui posizione di svantaggio informativo e si impegna ad assicurare che le autorità fiscali ottengano tutte le informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti che sono alla base dell'applicazione delle norme.
Fonte: DM 29 aprile 2024 (GU 7 giugno 2024 n. 132)
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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