sabato 08/06/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 7 giugno 2024 n. 131, ha chiarito il trattamento IVA di un finanziamento concesso da un Ente pubblico ai beneficiari, tramite soggetto attuatore, sotto forma di ''servizi per i quali è prevista l'agevolazione''.
redazione Memento
Ai contributi erogati da un Ente pubblico ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso dei soggetti attuatori, sia nel caso che le somme coprano una parte sia che vadano a sostenere totalmente il costo dei servizi, non si applica l'IVA né nel rapporto tra Ente pubblico e soggetto attuatore, né nel rapporto tra quest'ultimo e i beneficiari per carenza del presupposto oggettivo. A confermarlo è la Risp. 131/2024 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 giugno 2024. Nel caso di specie, ai beneficiari verranno erogati servizi a costi agevolati o contributi diretti alla spesa per la realizzazione di progetti di innovazione. L'erogazione dei servizi per i quali è prevista l'agevolazione è demandata dall'Ente pubblico a dei Centri in qualità di soggetti attuatori. In base al DM che disciplina l'agevolazione, le somme erogate dall'Ente pubblico al soggetto attuatore sono definite quali “aiuti di Stato” ai sensi della normativa europea, di cui sono beneficiari i soggetti a cui verranno erogati i servizi previsti. Ne consegue che, laddove il finanziamento non copra il 100% del costo del servizio erogato, in linea con la normativa, la quota non coperta è sostenuta dai beneficiari. Secondo il parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, tali somme non sembrano avere le caratteristiche di ''corrispettivi'' quanto piuttosto quelle di veri e propri ''contributi'', come tali esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA. Né la presenza del soggetto attuatore modifica la natura di detti ''aiuti'' in quanto lo stesso agisce quale mero tramite tra l'Ente pubblico e i beneficiari effettivi degli aiuti, corrisposti sotto forma di servizi. Conseguentemente, il finanziamento seppur erogato sotto forma di ''servizi per i quali è prevista l'agevolazione'', non risulta rilevante agli effetti dell'imposta, dal momento che lo stesso assume la configurazione di mero contributo e, come tale escluso, dall' IVA ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a), DPR 633/72, in linea con la Circ. 21 novembre 2013 n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, secondo quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria: nell'ipotesi in cui il contributo pubblico copra solo una parte del servizio, il soggetto attuatore dovrà ordinariamente applicare l'IVA alla somma versata dal soggetto beneficiario; nell'ipotesi in cui il contributo pubblico copra totalmente il costo del servizio, l'operazione non è riconducibile nell'ambito di applicazione dell'IVA in quanto carente del presupposto oggettivo, di cui all'art. 3 DPR 633/72. Fonte: Risp. AE 7 giugno 2024 n. 131
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