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mercoledì 05/06/2024 • 14:45

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Quietanze di pagamento: quando è dovuta l'imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 5 giugno 2024 n. 129, ha chiarito che la quietanza di pagamento sconta l'imposta di bollo quando si sostanzia in un documento distinto rispetto alla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 129 del 5 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quietanza di pagamento sconta l'imposta di bollo quando si sostanzia in un documento distinto rispetto alla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo. Si ricorda che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa (art. 1 DPR 642/72). L'imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria (art. 13 c. 1 tariffa allegata al DPR 642/72). L'imposta di bollo non è dovuta (art. 13 c. 1 nota 2 tariffa allegata al DPR 642/72): a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti. In tal senso, con la Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 21, è stato chiarito che le quietanze in linea generale devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all'imposta di bollo. L'imposta di bollo si corrisponde (art. 3 DPR 642/72): a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Nel caso di specie, l'ente istante rappresenta che nell'espletamento della propria attività amministrativa intrattiene rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza, assoggettate a imposta di bollo. L'ente chiede se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi l'art. 13 c. 1 nota 2 tariffa allegata al DPR 642/72) in base al quale l'imposta non è dovuta. Come chiarito dall'AE, siccome la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo e, pertanto, si tratta di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72, essa è soggetta ad imposta di bollo secondo la regola generale e nella misura di euro 2,00 per esemplare. Fonte: Risp. AE 5 giugno 2024 n. 129

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