mercoledì 05/06/2024 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate, con Circ. 31 maggio 2024 n. 12/E, ha fornito chiarimenti in merito al Quadro W del Modello 730/2024, relativo ai redditi di capitale di fonte estera e sui dati relativi alla rivalutazione dei terreni con particolare riferimento a controlli per il visto di conformità.
Ascolta la news 5:03
Premessa
Nel vivo della stagione dichiarativa l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circ. 31 maggio 2024 n. 12/E per rispondere ad alcuni quesiti formulati dai Centri di Assistenza Fiscale su tematiche che riguardano la compilazione del Modello 730/2024. L'Agenzia ha fornito tra gli altri interessanti chiarimenti in merito al Quadro W relativo ai redditi di capitale di fonte estera, e sui dati relativi alla rivalutazione dei terreni con particolare riferimento a controlli per il visto di conformità.
Compilazione del Quadro W e visto di conformità
Il nuovo Quadro W del Modello 730/2024 deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, per l'adempimento del “monitoraggio fiscale”, per il calcolo dell'IVIE, dell'IVAFE e dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.
L'obbligo del monitoraggio prevede che nel Quadro sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta, obbligo che sussiste anche se il contribuente, nel corso del periodo d'imposta, ha totalmente disinvestito.
Non vi è obbligo di monitoraggio per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma anche in tal caso, il Quadro W deve essere compilato qualora sia dovuta l'IVAFE.
Il Quadro W non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Per i soli obblighi di monitoraggio (barrando la Colonna 16 “solo monitoraggio”), la Sezione I del Quadro W non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l'esonero dalla compilazione delle Colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.
Nel caso in cui vengono dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle attività estere per la determinazione dell'imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sulle cripto-attività), il campo relativo al credito d'imposta (Colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità.
Le verifiche del credito
Per la verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato dovrà visionare e acquisire le quietanze, ricevute, attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto della specifica convenzione contro le doppie imposizioni.
Con riferimento al requisito di definitività dell'imposta versata all'estero, il CAF o il professionista abilitato è tenuto ad acquisire:
Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva.
Non è, invece, oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa (riportata nella Colonna 13 della Sezione I), prevista nel caso in cui l'immobile situato all'estero, sul quale è dovuta l'IVIE, sia adibito ad abitazione principale. Il contribuente può attestare che l'immobile è adibito ad abitazione principale attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Se la documentazione esibita è in lingua originale, valgono le stesse indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con riferimento agli aspetti generali delle spese sanitarie.
Rivalutazione dei terreni, le verifiche del CAF
Un altro interessante chiarimento riguarda i valori dei terreni (indicati nella Sezione II del Quadro L del Modello 730) rideterminati ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002, compresi quelli edificabili, e con destinazione agricola, posseduti al 1° gennaio 2023.
Nella Sezione sono indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 16% entro il 15 novembre 2023, in un'unica soluzione o, in caso di rateazione, è stata versata la prima delle tre previste.
I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta. Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Nella Sezione II del Quadro L del Modello 730/2024, è dunque indicato l'importo dell'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (Colonna 3). Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite Modello F24. Si deve inoltre verificare e conservare la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, per verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il quadro RW del modello Redditi 2024 deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero investimenti e attività di natura finanziaria a titolo d..
Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.