martedì 04/06/2024 • 11:53
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 giugno 2024 n. 120, ha chiarito che i soli compensi manageriali e quelli legati a servizi tecnici sono assoggettati a tassazione concorrente tra Tanzania, Uganda e Italia.
redazione Memento
Con la risposta n. 120 del 3 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soli compensi manageriali e quelli legati a servizi tecnici sono assoggettati a tassazione concorrente in Tanzania e Uganda. Si ricorda che sono soggetti ad imposizione in Italia i redditi ovunque prodotti da parte dei contribuenti considerati fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano, incluse le società residenti nel nostro Paese (art. 3 c. 1 DPR 917/86). L'eventuale doppia imposizione che viene a crearsi in presenza di redditi assoggettati a imposizione in capo al medesimo soggetto sia in Italia (Stato di residenza) che nel Paese in cui lo stesso reddito è prodotto (Stato della fonte) è risolta mediante il credito d'imposta di cui all'art. 165 DPR 917/86, secondo il quale i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Nello specifico, in applicazione di tale criterio, il reddito d'impresa si considera prodotto all'estero se derivante da attività ivi esercitate mediante stabili organizzazioni. Nel caso di specie, la società italiana istante dichiara di non avere né in Tanzania né in Uganda una stabile organizzazione, con la conseguenza che i redditi derivanti da tali Paesi non si considerano prodotti all'estero ai fini dell'art. 165 DPR 917/86. Tuttavia, come chiarito nella citata Circ. AE 5 marzo 2015 n. 9/E, la definizione di ''reddito prodotto all'estero'' si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito. Nella fattispecie in esame si fa specifico riferimento ai trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Tanzania e con l'Uganda. Essi prevedono la tassazione esclusiva degli utili percepiti da un'impresa nello Stato di residenza della stessa, a meno che tali utili siano attribuibili ad una stabile organizzazione dell'impresa situata nell'altro Stato contraente la Convenzione. In deroga a ciò, la Convenzione della Tanzania (ratificata con L. 667/81) prevede la tassazione concorrente in Italia e in Tanzania dei compensi manageriali pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente. Per compensi manageriali si intendono le remunerazioni di ogni tipo corrisposte ad una persona che non sia alle dipendenze della persona che effettua i pagamenti, come corrispettivo di consulenze industriali o manageriali, di attività di carattere dirigenziale o tecnico o di attività analoghe, mentre sono escluse le remunerazioni corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere professioni. La Convenzione dell'Uganda (ratificata con L. 18/2005), a sua volta, prevede la tassazione concorrente dei compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente (Stato della fonte) e pagati ad un residente dell'altro Stato. Tuttavia la Convenzione limita la potestà impositiva nello Stato della fonte, allorquando la persona che percepisce tali compensi ne è l'effettivo beneficiario, al 10% dell'ammontare lordo degli stessi. L'espressione ''compensi per servizi tecnici'' designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti ad una persona diversa da un proprio dipendente in relazione a qualsiasi servizio di carattere amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza. In base a quanto riferito dall'istante, le prestazioni rese non paiono tutte riconducibili a compensi manageriali e servizi tecnici, in quanto includono per una parte significativa servizi di tipo industriale, logistico e di approvvigionamento. I relativi compensi, quindi, sono assoggettati a imposizione esclusiva in Italia. Saranno, invece, assoggettati a tassazione concorrente i soli compensi manageriali e legati a servizi tecnici. Fonte: Risp. AE 3 giugno 2024 n. 120
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