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martedì 04/06/2024 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Variazione IVA: consecuzione delle procedure concorsuali irrilevante

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. a interpello 3 giugno 2024 n 126 e n. 127, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di variazione dell'imponibile e dell'imposta in caso di concordato preventivo seguito dal fallimento e la competenza temporale delle fatture emesse e ricevute a cavallo del fallimento del fornitore.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Premessa Con Risp. a interpello 3 giugno 2024 n 126 e n. 127, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, rispettivamente, alla procedura di variazione dell'imponibile e dell'imposta in caso di concordato preventivo seguito dal fallimento e la competenza temporale, agli effetti dell'imposta, delle fatture emesse e di quelle ricevute a cavallo del fallimento del fornitore. Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” della nota di variazione in diminuzione dell'IVA per le procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021 non è possibile ravvisare, al momento della dichiarazione di fallimento del debitore già ammesso al concordato preventivo, l'avvio di una nuova procedura concorsuale. Variazione in diminuzione dell'IVA in caso di concordato preventivo Nella fattispecie oggetto della Risp. 126/2024, i dubbi interpretativi della società istante sono volti a saper se la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta possa essere operata non soltanto la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa del piano concordatario, ma anche per l'ulteriore quota oggetto dell'accordo transattivo sottoscritto nella fase esecutiva del concordato e, inoltre, se il fallimento del debitore che antecedentemente ha fatto ricorso, senza successo, al concordato preventivo, possa considerarsi una nuov...

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