lunedì 03/06/2024 • 16:13
Facendo diretta applicazione della Convenzione Italia-Usa, l’Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 giugno 2024 n. 123, ha confermato che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
redazione Memento
La plusvalenza realizzata da un cittadino statunitense a seguito della cessione di una partecipazione detenuta in una società italiana, è imponibile soltanto negli Stati Uniti. Nel caso di specie, l'istante, residente negli USA, ha acquisito per mezzo di diverse operazioni una percentuale della quota di capitale sociale di una Srl italiana (la restante parte del capitale sociale della medesima società era invece posseduta, in parti uguali, dai suoi fratelli). A fine gennaio, l'istante ha ceduto la partecipazione detenuta nella società italiana in favore degli altri soci, realizzando una plusvalenza. Per individuare il corretto trattamento fiscale di detta plusvalenza e, in particolare, se dovrà essere sottoposta a tassazione in Italia oppure negli Stati Uniti, occorre fare riferimento all'art. 13, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti che, come chiarito nel Commentario al paragrafo 5 dell'art. 13 del Modello OCSE nella versione approvata nel 2017 (corrispondente al paragrafo 4 dell'art. 13 del Trattato tra Italia e Stati Uniti), include le plusvalenze da cessione di partecipazioni. L'applicazione di tale disposizione del Modello OCSE, peraltro, era stata già oggetto di chiarimenti nell'ambito della Risp. AE 20 marzo 2022, n. 135. In detta Risposta ad interpello, sebbene con riguardo alla Convenzione con il Belgio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni, stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni ''sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente''. Conseguentemente, nel caso di specie, la cessione di quote detenute nella società italiana non è imponibile in Italia, in base al citato articolo 13, paragrafo 4, del Trattato. Fonte: Risp. AE 3 giugno 2024 n. 123
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