lunedì 03/06/2024 • 16:09
Secondo la Convenzione Italia-Paesi Bassi, in caso di attività lavorativa a bordo di un aeromobile utilizzato in traffico internazionale per conto di una compagnia aerea con sede di direzione effettiva nei Paesi Bassi, i relativi redditi devono essere assoggettati a imposizione esclusiva nel Paese di residenza del contribuente (Risp. 3 giugno 2024 n. 121).
redazione Memento
I redditi percepiti dal pilota d'aereo fiscalmente residente nei Paesi Bassi, per l'attività lavorativa resa a bordo di un aeromobile utilizzato in traffico internazionale per conto di una compagnia aerea con sede di direzione effettiva in Olanda, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva nel Paese di residenza del contribuente e, pertanto, non possono essere sottoposti ad alcuna tassazione in Italia. A confermalo è l'Agenzia delle Entrate, applicando al caso di specie quanto previsto dalla Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni, e, in particolare, dal paragrafo 3 dell'art. 15 che prevede, come eccezione alla regola generale, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente delle remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale da un'impresa con sede di direzione effettiva in uno dei due Stati contraenti. Anche la quota parte di integrazione salariale erogata al pilota dal FSTA, relativa all'attività lavorativa svolta a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, non può essere sottoposta a tassazione in Italia. Viceversa, la quota parte dei suddetti emolumenti erogata al pilota ad integrazione dei redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta sia a terra in Italia che su tratte nazionali italiane, sarà, invece, soggetta a tassazione nel nostro Paese, in base all'art. 15, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale, con le modalità previste dalla vigente normativa interna e, ove ne ricorrano le condizioni, dal regime di tassazione separata di cui all'art. 17 TUIR. Qualora il contribuente non risulti fiscalmente residente nei Paesi Bassi, ovvero la sede di direzione effettiva della compagnia aerea presso la quale è impiegato non si trovi in detto Paese, non potrà applicarsi la normativa convenzionale sopra citata, con conseguente assoggettamento a tassazione in Italia della totalità degli emolumenti. Fonte: Risp. AE 3 giugno 2024 n. 121
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