In sede di risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di tassazione degli emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere AVS (cosiddetto primo pilastro) e LPP (cosiddetto secondo pilastro – tramite i conti di libero passaggio svizzeri), con particolare riguardo all'applicazione agli stessi dell'imposizione sostitutiva con aliquota del 5% prevista dall'art. 76, c. 1ter, L. 413/91.
Tale norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, estende l'imposta sostitutiva alle somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.
Nel caso di specie, l'istante, residente in Svizzera sino all'anno Y ma intenzionato a trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel corso dell'anno Y + 1, ha fatto richiesta di erogazione anticipata dell'AVS che sarà corrisposta sotto forma di rendita mensile, mentre le somme della gestione LPP saranno corrisposte sotto forma di riscatto una tantum. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro e sulla base di quanto previsto dalla normativa svizzera, le somme LPP sono state trasferite su due ''conti di libero passaggio'', gestiti da due enti finanziari, al fine di mitigare il rischio derivante dall'investimento. L'istante riscuoterà, pertanto, a decorrere dalla stessa annualità, una rendita mensile, da parte dell'AVS, e, nell'anno Y + 2, una somma una tantum, a titolo di riscatto, pari al 50% degli emolumenti LPP, mentre il restante 50% verrà erogato negli anni seguenti. Le somme verranno riscosse su conti correnti svizzeri. Gli intermediari elvetici applicheranno, al momento dell'erogazione, la ritenuta alla fonte su tali emolumenti di cui l'istante richiederà il rimborso successivamente all'assolvimento dell'imposta italiana.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, nella fattispecie rappresentata, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'imposizione sostitutiva di cui al menzionato art. 76, c. 1ter, L. 413/91. Infatti:
il beneficio della citata disposizione di legge si estende anche agli emolumenti AVS e LPP che, come nel caso in trattazione, sono stati canalizzati in Svizzera senza l'intervento di intermediari italiani;
la circostanza che le somme in esame possano essere ''erogate in qualunque forma'' estende l'ambito applicativo della norma sia alle somme erogate sotto forma di rendita dall'assicurazione AVS che a quelle corrisposte sotto forma di capitale dalla gestione LPP;
l'interpretazione letterale della citata disposizione conduce a ritenere che le medesime si applichino all'intero ammontare delle erogazioni LPP, non distinguendo le quote afferenti alle parti obbligatoria e sovra obbligatoria e la quota relativa ai contributi versati volontariamente dell'istante per aumentare l'importo del trattamento pensionistico in esame.
Pertanto, nel caso di specie, sia la rendita mensile, erogata al contribuente dall'AVS a partire dal mese A dell'anno Y + 1, sia gli emolumenti LPP, che verranno corrisposti all'istante sotto forma di capitale a decorrere dall'anno Y + 2, potranno scontare l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%.
Fonte: Risp. AE 3 giugno 2024 n. 125