lunedì 03/06/2024 • 13:01
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 3 giugno 2024 n. 124, chiarisce che i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati a imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente.
redazione Memento
I contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente: questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risp. AE 3 giugno 2024 n. 124. Il caso L’Istante dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato da un datore di lavoro statunitense. L'Istante ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alle disposizioni contenute nella vigente Convenzione previdenziale bilaterale tra Italia ed USA. Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci medicare e medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro. L’istante segnala, per quel che concerne la medicare, che lo stesso contributo ai servizi sanitari e pensionistici viene trattenuto obbligatoriamente a carico del datore di lavoro USA, in base al Medicaid Act del 1965. Per quel che concerne la medical insurance (c.d. Obamacare) il Contribuente segnala che la stessa fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Il datore di lavoro ha considerato entrambe le voci in busta paga (sia medicare che medical insurance) come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia. Il dubbio del contribuente L'Istante chiede di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di considerare le voci medicare e medical insurance non tassabili in Italia in quanto contributi obbligatori per legge negli USA. Il parere dell’Agenzia delle Entrate In base alle disposizioni contenute nel TUIR (art. 51, c. 2 lett. a) e alle indicazioni fornite dalla prassi, emerge che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente. Da ciò consegue che, nella fattispecie in esame, i contributi versati negli USA nell'ambito della medicare e della medical insurance, dal datore di lavoro dell’Istante non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del Contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense. L'Istante potrà, pertanto, rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino, sulla base della normativa interna statunitense, l'obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli USA. Fonte: Risp. AE 3 giugno 2024 n. 124
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