lunedì 03/06/2024 • 12:04
L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 31 maggio 2024 n. 252373, ha individuato le modalità di cessione del bonus chef, in alternativa all'utilizzo in compensazione.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 252373 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista comunicano all'Agenzia delle Entrate, in alternativa all'utilizzo in compensazione, la cessione del credito d'imposta di cui all'art. 1 c. 121 L. 178/2020. Modalità di cessione I soggetti beneficiari del credito d'imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate (art. 10 c. 3 DM 1° luglio 2022), possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione. La comunicazione della cessione del credito, a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della Piattaforma cessione crediti. Il cessionario deve comunicare l'accettazione della cessione del credito e successivamente può utilizzare il credito esclusivamente in compensazione. Disciplina di riferimento Si ricorda che al fine di sostenere il settore della ristorazione, in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta (c.d. bonus chef) fino al 40% del costo per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività (art. 1 c. 117 L. 178/2020). Sono ammissibili al credito le spese sostenute per: a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Fonte: Provv. AE 31 maggio 2024 n. 252373
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